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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 31/07/2009

Contano i contributi figurativi
I lavoratori apprendisti, che hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, possono fruire della disoccupazione (lettere a e b del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge 185/08, legge 2/09) e nel computo dell'anzianità assicurativa si possono conteggiare anche i periodi di apprendistato antecedenti la trasformazione.

Il ministero del Lavoro ha così risolto un dubbio interpretativo riferito a una disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5 del Dm 46441/09 che attribuisce ai periodi di apprendistato il valore di contribuzione figurativa per la maturazione dei requisiti assicurativi e contributivi che servono per l'accesso alle facilitazioni previste dal primo decreto anticrisi.

Trattandosi di una norma che riguarda gli apprendisti, l'Inps ha chiesto al ministero del Lavoro di esprimersi circa la possibilità che la disciplina possa trovare applicazione anche per gli apprendisti trasformati con il messaggio 017114/09, l'Istituto comunica che il ministero ha risposto positivamente; dunque, l'apprendista, il cui rapporto viene trasformato a tempo indeterminato - sospeso per crisi aziendale o occupazionale - ha diritto alla disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti normali.

L'indennità è riconosciuta anche se il biennio assicurativo e i 52 contributi settimanali (versati al fondo per la disoccupazione nel biennio precedente), che costituiscono condizioni essenziali per ottenere il sostegno al reddito, sono coperti da contribuzione figurativa derivante dall'apprendistato. Allo stesso modo, questi periodi offrono la possibilità di accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con i requisiti ridotti, contribuendo a raggiungere le 78 giornate lavorative necessarie per ottenere la prestazione.

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