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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 03/08/2009

L'indennità passa all' azienda che assume soggetti «assistiti»
Il comma 7 dell'articolo 7-bis della legge 33/2009 riconosce ai datori di lavoro che non hanno sospensioni in atto – e che, senza esservi tenuti, assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga – un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. I lavoratori devono essere stati licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 223 del 1991.

L'incentivo è erogato dall'Inps tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 bis della stessa legge 223/1991. Resta, pertanto, escluso se il lavoratore è stato collocato in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento dell'evento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quellidell'impresa che assume o risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume deve, pertanto, dichiarare sotto la propria responsabilità che all'atto dell'assunzione non ricorrono le condizioni ostative appena descritte.

Lo stesso incentivo è riconosciuto ai beneficiari dell'intervento in deroga che possono chiedere la liquidazione in unica soluzione dell'importo autorizzato per avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa. Lo prevede il comma 7 dell'articolo 1 delDl78del 1°luglio 2009, che modifica il citato articolo 7-ter, comma 7, del Dl 5/2009 aggiungendo all'incentivo per le imprese questa possibilità per il lavoratore, che può pertanto chiedere la liquidazione dell'indennità spettante, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate. Per ottenere il finanziamento, però, il beneficiario di trattamenti di cassa integrazione in deroga deve rassegnare le dimissioni dall'impresa di appartenenza dopo l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo.

Il beneficiario del trattamento di Cig in deroga può anche prestare attività di lavoro accessorio di tipo occasionale. Il Dl 5/2009, convertito in legge 33, consente, infatti, ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di fornire tali prestazioni, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, senza con questo pregiudicare la loro disponibilità a una nuova occupazione o ad offerte formative, che è condizione per fruire della cassa integrazione in deroga. Gli interessati potranno, perciò, in tutti i settori di attività e senza vincoli temporali, svolgere prestazioni lavorative retribuite con i voucher, di valore nominale pari a 10 euro, di cui 7,50 a favore del lavoratore.
Poiché con i voucher è assicurata anche la copertura previdenziale, l'articolo 7-bis stabilisce che l'Inps provveda a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

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