
da "
IL SOLE 24 ORE" del
07/08/2009
Nell'impiego a chiamata ferie monetizzabili
Nei rapporti di lavoro infrannuali il periodo di riposo feriale può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità, senza con ciò contrasti con i principi della direttiva comunitaria 2003/88, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 66/2003. Queste disposizioni, coerentemente con il dettato costituzionale, sanciscono l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, che non possono essere sostituite con una indennità monetaria, se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il ministero del Lavoro conferma, con nota prot.11383 del 6 agosto 2009, indirizzata al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro che per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie. Analogo parere era stato espresso dal ministero, con l'interpello 2041/2005, peraltro riferito ai lavoratori assunti con qualifica di operai a tempo determinato (Otd).
Tuttavia, nell'ammettere la possibilità di monetizzare le ferie al termine del rapporto di lavoro, era stato ritenuto che fosse contrario ai principi della direttiva 2003/88 che la mancata fruizione delle ferie fosse preordinata e programmata attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente.
Oggetto della nota di ieri è, però, il contratto di lavoro intermittente che può anche essere a tempo indeterminato e che vede l'alternanza di periodi di lavoro e periodi di attesa e che, indubbiamente, ha specificità non sempre compatibili con la disciplina dell'ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ascolta questo testo:
(voce maschile) |
(voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news

Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura