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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 10/08/2009

Incrementi e arretrati in busta già da agosto
Con lo stipendio del mese di agosto o, al più tardi, con quello di settembre tutti gli enti locali e le regioni devono corrispondere al personale gli incrementi previsti dal contratto firmato il 31 luglio. L'intesa dispone infatti la liquidazione dei pagamenti automatici entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore. Gli enti devono inoltre provvedere alla liquidazione degli arretrati, perché le decorrenze degli aumenti sono fissate al 1° aprile e 1° luglio 2008 e al 1° gennaio 2009. Nel calcolo vanno ovviamente sottratti gli aumenti che sono stati corrisposti come indennità di vacanza contrattuale. Per provvedere alla corresponsione di tali risorse è necessario che la spesa per il personale sia stata incrementata, per il biennio 2008/2009, di una cifra pari ad almeno il 3,2%, cioè la percentuale di incrementi riconosciuta dal contratto. Gli enti, sempre con la busta paga di agosto o con quella di settembre, devono inoltre corrispondere le integrazioni delle indennità che sono direttamente connesse allo stipendio: il suo aumentare determina infatti l'incremento automatico di questi compensi. Le principali indennità interessate sono lo straordinario, il turno e il compenso per le attività svolte in giornata festiva. Questi oneri devono essere tratti, rispettivamente, dal fondo per il lavoro straordinario e da quello per le risorse decentrate; le amministrazioni non possono prevedere integrazioni con risorse provenienti dal bilancio. Gli enti devono inoltre riconoscere gli aumenti contrattuali al personale collocato in quiescenza, limitatamente agli importi maturati fino a quel momento per ciò che riguarda le indennità premio di fine servizio, sostitutiva del preavviso, Tfr e quella prevista dall'articolo 2122 del Codice civile (indennità in caso di decesso). Ai fini pensionistici, per il personale collocato in quiescenza durante il periodo di applicazione del contratto si considerano per intero i miglioramenti contrattuali, a prescindere dalla data di pensionamento e dalla decorrenza degli aumenti. Sulla concreta applicazione delle regole dettate in materia di assenza per l'applicazione della produttività, in base alle quali deve prevalere il raggiungimento effettivo degli obiettivi, la Corte dei Conti (deliberazione delle sezioni riunite di controllo n. 31 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto) ha espresso numerose perplessità, che sono state superate anche a seguito dei chiarimenti dell'Aran, ma soprattutto perché è stata abrogata la disposizione del Dl 112/2008 che imponeva il taglio di tutte le indennità per i giorni di assenza. Gli enti sprovvisti di dirigenza devono comunque acquisire nel fondo le risorse previste per il finanziamento delle alte professionalità dal contratto del 22 gennaio 2004, cioè lo 0,2% del monte salari 2001, anche se non hanno provveduto alla attivazione di queste figure: il nuovo contratto dirà in che modo utilizzare queste risorse.
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