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L'articolo 1, comma 22, lettera r della legge 94/2009, entrata in vigore l'8 agosto, prevede questa modalità per dirigenti o personale altamente specializzato di società con sede o filiali in Italia e dirigenti di sedi principali in Italia di società italianeo società Ue; professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali siano terminati. Il ministero dell'Interno chiarisce, però, con la circolare n. 4820 che possono fruire di questa procedura semplificata solo i datori che siglano con il ministero un protocollo d'intesa, con il quale si impegnano a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di assunzione di extracomunitari. Per l'adesione al protocollo, i datori devono presentare istanza al ministero dell'Interno. Ricevuta la comunicazione, lo sportello unico chiederà alla questura la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso e, a seguito del nulla osta, invierà la comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto.
La circolare sottolinea la possibilità per lo studente straniero che ha conseguito in Italia dottorato o master universitario di secondo livello e che ha già una proposta di assunzione di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro. Se non è ancora in vista un'occupazione, questi studenti potranno ottenere il permesso di soggiorno iscrivendosi, per 12 mesi, nell'elenco delle persone in attesa di lavoro.
Il ministero segnala il nuovo comma 4 bis del decreto legislativo 286/98, aggiunto dall'articolo 1, comma 25 della legge 94/2009 con la previsione dell'accordo di integrazione, che dovrà essere sottoscritto dallo straniero alla presentazione della domanda di rilascio del permesso e che costituirà condizione necessaria per il rilascio. Sarà un regolamento, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 94 a stabilire gli obiettivi di integrazione e la gestione dei "crediti" abbinati, la cui perdita integrale comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione.
La nuova formulazione dell'articolo 29 del decreto 286/98 rende impossibile il ricongiungimento familiare di più coniugi del richiedente che dovrà, all'atto della domanda, dimostrare di non avere altro coniuge sul territorio nazionale, esibendo allo Sportello unico uno stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza. Anche per la richiesta di ricongiungimento di un genitore occorre produrre il certificato di matrimonio di quest'ultimo per verificare se è già in Italia il coniuge. In caso affermativo, dovrà essere verificata l'assenza di ulteriore vincolo matrimoniale. Lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve, poi, essere in possesso di un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e dotato di idoneità abitativa.