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Nel mirino dei ricorrenti, il blocco informatico in occasione del «click-day» del 15 dicembre 2007 (decreto flussi 2007, Dpcm 30 ottobre 2007). In base alla sentenza, coloro che hanno fatto ricorso si vedono riconosciuto il diritto al nullaosta per l'assunzione, e ciò in maniera indipendente dall'orario di ricezione che era stato loro attribuito dalla prefettura. Prima di pronunciarsi su eventuali scenari che questa sentenza potrebbe delineare, il ministero dell'Interno attende la notifica della sentenza.
C'è, tuttavia, un aspetto da considerare: il deposito della sentenza n. 4596, che ha compensato le spese di giudizio, è avvenuto in concomitanza dell'inizio della procedura di regolarizzazione che consentirà ai datori di lavoro che hanno desistito dall'intraprendere l'azione giudiziaria di assumere il lavoratore straniero.
In occasione del «clickday » del dicembre 2007, una domanda di assunzione riferita a un lavoratore dello Sri Lanka, aveva causato l'arresto del sistema di invio telematico, rallentando la ricezione delle richieste di quote. Il Tar ha accertato che «l'orario di invio dei moduli risulta generato dal sistema, non già in concomitanza all'ordine di invio impartito dall'operatore, ma, in modo casuale, alla ripresa della funzionalità del sistema stesso, una volta risolto l'inconveniente tecnico, senza più alcuna garanzia di corrispondenza delle singole domande all'ordine della loro effettiva presentazione ». Ancora: «Le ricevute fornite ai richiedenti - si legge nella sentenza - ,tutte riguardanti (salvo quelle di due ricorrenti, ndr) domande inserite in sequenza dopo quella di un cittadino cingalese, hanno riportato un orario di ricezione ben lontano dall'orario effettivo in cui l'operatore addetto ha inoltrato la richiesta informatica. Tale circostanza ha impedito ai ricorrenti di collocarsi in posizione utile nell'elenco delle quote disponibili per la provincia di Milano e, quindi, di rientrare nell'orario finale di accettazione delle domande».
Lo smaltimento della coda è durato ore, con lo sfasamento dell'orario di ricezione delle domande che, sebbene partite alle 8 di mattina, come tutte, sono giunte a destinazione nel tardo pomeriggio.
Di qui, la conclusione del Tar: «Essendo l'errore imputabile alla pubblica amministrazione, quest'ultima non può più tener conto del criterio rivelatosi fallace e dovrà, perciò, procedere alle istanze dei ricorrenti indipendentemente dalla "quota disponibile"».
La questione ha interessato i patronati che, con un unico comando, avevano la possibilità di procedere all'inoltro di più moduli, già predisposti. La decisione dei giudici, ricorda Bove, «non pregiudica la posizione delle persone che hanno già ricevuto il nullaosta o che ne sono in attesa».