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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 05/09/2009

Colf e badanti, la sanatoria «apre» sul reddito
Il datore di lavoro che vive con altri percettori di reddito non deve rispettare la soglia minima di 25.000 euro per poter regolarizzare la colf extracomunitaria irregolare. Da questa indicazione contenuta nelle ultime Faq (Frequently asked questions) del ministero dell'Interno, che interpreta estensivamente la norma, molti più datori di lavoro potrebbero rientrare nella possibilità di regolarizzare il lavoratore domestico occupato irregolarmente. I vincoli sul reddito del datore si fanno meno stringenti, ma alcune importanti aperture arrivano anche in merito al passaporto e ai titoli di soggiorno in possesso del datore.

L'apertura sul reddito
Durante queste prime giornate di avvio dell'operazione destinata all'emersione sono stati evidenziati alcuni ostacoli incontrati dai datori e legati proprio alla capacità reddituale. L'elasticità dimostrata dal Ministero consente a un datore che occupa un lavoratore domestico extracomunitario irregolare addetto al sostegno del bisogno familiare (colf, baby sitter, eccetera), di non dover superare la soglia di reddito complessivo di 25.000 euro annui anche se risiede con altri soggetti percettori di reddito. È sufficiente che il suo reddito, o il cumulo dei redditi dei familiari del suo nucleo, superi i 20.000 euro. Dalla Faq ministeriale n. 31 esce un quadro interpretativo vantaggioso: il limite di 25.000 euro di reddito è infatti richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunga autonomamente il tetto di 20.000 euro e debba integrare il proprio reddito con quello di un altro familiare convivente. Nel caso inverso, non è richiesta alcuna integrazione da parte di eventuali familiari conviventi. In un precedente chiarimento lo stesso Ministero aveva fornito anche l'interpretazione del termine «nucleo familiare» indicato nella legge 102/09: per famiglia si intende un nucleo di familiari che hanno la medesima residenza (anagrafica). I requisiti reddituali sono contenuti nel comma 4, articolo 1-ter della legge 102/09 e nella domanda sarà sufficiente indicarne l'importo, mentre in sede di convocazione delle parti allo Sportello Unico sarà necessario produrre la documentazione 2008: dichiarazioni fiscali o certificazione per i redditi esenti da dichiarazioni annuali. Si ricorda che la capacità reddituale minima non è necessaria per la dichiarazione di emersione riguardate il prestatore d'assistenza per soggetti con limitata autosufficienza (cosiddette badanti) e nemmeno per coloro che regolarizzano lavoratori comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno (Pds) che consente lo svolgimento del lavoro subordinato.

La protezione internazionale
I dati del passaporto del lavoratore che ha richiesto il riconoscimento di protezione internazionale possono essere sostituiti utilizzando, nel campo relativo al documento d'identità, nel modello F24 e nel modello EM, il numero e la data di rilascio della ricevuta della domanda di Pds emessa dalla questura competente. Alla data di convocazione delle parti presso lo Sportello Unico, il lavoratore dovrà essere in possesso del passaporto o di altro titolo equipollente in corso di validità. Con la Faq n. 32 il Ministero amplia il campo delle possibili regolarizzazioni anche a soggetti che al momento della domanda siano privi del passaporto o di un documento equipollente. Potrebbe essere il caso dei richiedenti asilo i quali, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi nel timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Questi soggetti possono richiedere asilo in Italia presentando una domanda di riconoscimento dello «status di rifugiato». Nella stessa condizione potrebbero trovarsi soggetti stranieri in attesa di Pds per protezione sussidiaria riconosciuto a coloro che rischiano di subire gravi danni o situazioni di violenza e sfruttamento.

Il datore straniero
La norma contiene un rigido vincolo per il datore di lavoro extracomunitario che intenda regolarizzare un lavoratore domestico: il possesso del Pds Ce per soggiornanti di lungo periodo oppure, come chiarito in seguito, della ricevuta di richiesta in attesa del rilascio. Il dettato normativo ha ripreso il medesimo filtro in capo al datore (a supporto della veridicità delle domande) introdotto nel corso dell'operazione di conferma delle domande escluse per in capienza dai flussi 2007 e "riprese a scorrimento" nel 2008 in sostituzione di nuovi ingressi. Il Ministero, con la Faq n.33 precisa che il datore di lavoro, purché in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, potrà presentare la domanda di emersione se gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria con relativo titolo di soggiorno, in quanto si tratta di condizioni giuridiche permanenti.


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