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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 08/09/2009

Sanatoria colf con il cumulo
Non è solo il reddito imponibile che può dimostrare il diritto ad accedere all'emersione: in tal senso le aperture del ministero dell'Interno potrebbero essere ampliate. La richiesta di emersione per lavoratori impegnati a sostegno della famiglia (colf, baby sitter e così via), nel caso in cui si tratti di extracomunitari irregolari, impone al datore di lavoro un reddito minimo di 20mila euro l'anno per nucleo composto da un solo percettore di reddito e di 25mila per nuclei composti da più conviventi percettori di reddito. Questo limite appare alto se riferito alla retribuzione minima delle 20 ore settimanali e basso se riferito a rapporti a tempo pieno. Per il cumulo dei redditi che concorrono alla determinazione della capacità si può fare riferimento ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare del datore, purché le persone coinvolte abbiano la stessa residenza. Il reddito va dichiarato nella domanda e poi documentato e certificato (se non indicato in dichiarazione) al momento della convocazione allo sportello unico. Il ministero ha precisato, nelle domande e risposte (Faq) che il reddito è quello imponibile ( al lordo delle imposte), mentre per la valutazione della capacità economica può essere preso in considerazione anche il reddito esente da dichiarazione annuale e/o da Cud (per esempio, assegni di invalidità, indennità di accompagnamento). Si tratta di un'apertura che potrebbe ampliare la platea di datori di lavoro in grado di sanare la posizione delle proprie colf se il concetto fosse estesoa qualsiasi altro indicatore di capacità economica. È certo, ad esempio, che sia il patrimonio immobiliare, sia quello mobiliare, sono indicatori di questa capacità, anche oltre i loro rendimenti. Il deposito bancario con i risparmi accumulati rappresenta, oltre che un ulteriore indicatore, anche una fonte di liquidità immediatamente disponibile ed utilizzabile. Appare infatti iniquo che un pensionato che non raggiunge il reddito previsto con la sola pensione, ma che dispone di risparmi sufficienti a garantire il mantenimento di una colf per un congruo numero di anni, non possa accedere all'emersione. Risulta inoltre stemperata la portata della norma che consente di fruire di notevoli oneri deducibili, nella misura in cui il risparmio fiscale che ne scaturisce influisca negativamente, facendo scendere il reddito imponibile al di sotto del limite previsto. L'ultima interpretazione estensiva arrivata con la Faq 31 darà a molti più soggetti la possibilità di regolarizzare: il datore di lavoro che vive con altri percettori di reddito non deve rispettare il requisito di 25mila euro, è sufficiente che il suo reddito raggiunga i 20mila. Un'ulteriore apertura potrebbe arrivare se si ammette che il requisito può essere raggiunto, per un unico componente di un nucleo familiare, con il concorso di persone non conviventi. Questo in analogia con le domande d'ingresso per i flussi programmati in cui è ammesso che il datore di lavoro domestico cumuli i redditi dei parenti di primo grado (genitori e figli) anche se non conviventi e, in assenza, possa effettuare il cumulo dei redditi di soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi. La norma, infatti, al comma 4 d) non lo esclude.
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