
da "
IL SOLE 24 ORE" del
14/09/2009
Riassunzione senza «sosta»
Diventa più semplice la riassunzione, da parte dello stesso datore di lavoro, del dipendente che ha raggiunto il diritto a pensione. La soluzione, formulata con la circolare Inps 89/2009, rende più semplice anche l'attività ispettiva che poteva trovarsi ad affrontare questioni di estrema criticità e di non facile risoluzione. Infatti, soprattutto per la pensione di anzianità, l'istituto collocava nella sfera della prosecuzione- continuazione, e non della cessazione del rapporto di lavoro, le situazioni in cui il pensionato-lavoratore veniva riassunto con la stessa qualifica e le stesse mansioni dal vecchio datore di lavoro, richiedendo anche un congruo termine (un mese circa) fra la cessazione e la riassunzione. Le novità in tema di pensione e lavoro dipendente vanno ora interpretate nel senso che la pensione di vecchiaia, o di anzianità, richiesta da un lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa per ottenere la pensione, dovrà essere liquidata anche se il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro presso il quale prestava l'ultima attività lavorativa, «a prescindere dalla durata del periodo di inattività».
L'Inps pone fine a dubbi interpretativi, sollevati da alcune sedi che ritenevano necessario, ai fini della liquidazione della pensione, che lo stato di inattività lavorativa dovesse perdurare per qualche tempo. È invece sufficiente – afferma l'Inps – che non vi sia coincidenza temporale tra la data della rioccupazione e la decorrenza della pensione. Per accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto (dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche eccetera). Gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono, generalmente, una pensione supplementare oppure un supplemento di pensione.
La pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un'altra e autonoma prestazione pensionistica. L'Inps, pertanto, liquida una pensione che va ad aggiungersi (quindi "supplementare") a quella principale già percepita. Ad esempio, si pensi a un pensionato da lavoro dipendente che ha versato solo due anni nella gestione separata in qualità di collaboratore a progetto. Questi due anni di contribuzione saranno utilizzati per calcolare una pensione supplementare. Chi presenta la domanda di pensione supplementare deve essere già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpdap, fondi seciali Inps eccetera), avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, avere compiuto l'età pensionabile; avere cessato l'attività lavorativa, se lavoratore dipendente.
Il supplemento di pensione scatta, invece, quando il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare con il conseguente versamento di altra contribuzione in aggiunta a quella già utilizzata. È il caso, ad esempio, di un pensionato ex lavoratore subordinato che con la pensione liquidata dopo 35 anni di contribuzione decide di lavorare ancora come dipendente maturando altra contribuzione utile da versare al fondo lavoratori dipendenti.
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