
da "
IL SOLE 24 ORE" del
18/09/2009
Ospitalità da dichiarare subito
Il ministero dell'Interno è tassativo sui tempi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'ospitalità o di concessione di alloggio agli stranieri interessati all'emersione. Le 48 ore decorrono dalla data di presentazione della domanda di emersione, che si tratti dell'invio all'Inps o al ministero. Dopo i dubbi del primo momento la faq 29 del ministero dell'Interno ha chiarito la decorrenza dei termini per la comunicazione. Si tratta della dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza da effettuare di norma entro 48 ore dalla concessione dell'alloggio. La comunicazione, disciplinata dall'articolo 7 del testo unico dell'immigrazione, è obbligatoria per chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ovvero ospiti uno straniero extracomunitario o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia. È ipotesi abbastanza frequente che i lavoratori adibiti ai servizi familiari e di assistenza alle persone vivano presso la famiglia per la quale lavorano. L'indicazione della sistemazione alloggiativa va anche inserita dal datore di lavoro che presenta istanza di emersione all'interno del modulo telematico EM predisposto dal ministero dell'Interno e relativo alla proposta di contratto di soggiorno. Vanno inoltre inseriti l'eventuale canone di locazione e la sua decurtazione dallo stipendio. A supporto della veridicità di tale dichiarazione andrà prodotta documentazione in sede di convocazione delle parti allo sportello unico per l'immigrazione. Il contratto di soggiorno che le parti sigleranno allo sportello unico contiene, infatti, l'impegno a garantire un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come richiesti dal testo unico sull'immigrazione all'articolo 5 bis. L'obbligo di presentazione dei documenti non è esplicitamente contenuto nel modello di emersione e la legge 102/09 non lo elenca al comma 7 dell'articolo 1 ter. La previsione deriva dalle norme del testo unico dell'immigrazione. Il datore di lavoro, per dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea sussistente al momento della firma del contratto, deve verificare che i locali posseggano il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dall'ufficio tecnico del comune dove è ubicato l'immobile, che stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti e attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica. In alternativa, è necessario il parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'Asl di competenza che verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell'alloggio. La richiesta di questi documenti può essere presentata al comune o all'Asl dal proprietario, dall'affittuario o da chi detiene gratuitamente l'immobile. Alla data di convocazione allo sportello unico è sufficiente aver richiesto al comune o all'Asl competente per territorio il certificato di idoneità alloggiativa. Come indicato dall'articolo 30 bis, comma 4 del Dpr 394/99 (regolamento d'attuazione del testo unico), il datore di lavoro potrebbe rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima di un terzo del suo importo. La decurtazione e l'importo relativo devono essere previsti nella proposta di contratto di soggiorno. Il modello EM, infatti, contiene tale previsione. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. Le ipotesi di sistemazione alloggiativa potrebbero essere: convivenza presso il datore o presso terzi; locazione di locali del datore o di locali di terzi; concessione di alloggio da parte del datore o da parte di terzi. Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la documentazione che dimostri la disponibilità di tale alloggio (contratto di affitto, contratto di comodato, ospitalità eccetera). Nelle more della definizione della procedura potrà richiedere il certificato di conformità dell'alloggio. Resta da chiarire se il terzo concedente l'alloggio, il quale non abbia provveduto a comunicare nelle 48 ore previste, possa, al pari del datore di lavoro, sanare tale situazione inviando la comunicazione entro gli stessi tempi concessi al datore.
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