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IL SOLE 24 ORE" del
21/09/2009
Voucher anche per nonni-vigili
Le prestazioni dei nonni vigile potranno essere considerate come lavoro accessorio di natura occasionale e retribuite con i «buoni lavoro». Con la modifica del decreto Biagi (articolo 70, comma 1, lettera d, del Dlgs 276/2003) ad opera della legge 33/2009, anche la Pa potrà avvalersi del lavoro accessorio, ma solo nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà. L'Inps (circolare 88/2009) considera tra le attività «a carattere sociale e solidale» anche quelle dei nonni vigile. Si apre quindi la possibilità di gestire in modo innovativo i nonni vigile che percepiscono compensi fino a 5mila euro netti con ciascun committente, superando la precedente posizione delle Entrate (risoluzione 378/2008) che li considerava Lsu. Il committente potrà acquistare, via Internet o presso le sedi Inps, i buoni del valore nominale di 10 euro; di contro, i prestatori di lavoro accessorio potranno incassare, presso le sedi Inps o alle Poste, l'importo netto di 7,5 euro. La differenza copre i contributi previdenziali Inps, l'assicurazione Inail e le spese di gestione. Con la nota Inail del 7 settembre 2009 sono state fornite le istruzioni per la comunicazione, prima dell'inizio della prestazione, dei dati del committente e del prestatore, nonché del luogo e del periodo presunto di lavoro. A tal fine è stata attivata una procedura telematica di acquisizione delle Dna direttamente sul sito Inail, nella sezione «Punto Cliente». In caso di lavoro accessorio dovrebbe essere superata anche la nota 60010.01/03/2007.0002491 che imponeva l'iscrizione del nonno vigile nella Pat dei vigili. Il compenso, inoltre, non è soggetto ad Irpef e quindi anche ad Irap ed è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico: in questo modo vengono anche risolti i problemi con i pensionati che solitamente svolgono questo tipo di attività. La scelta della legge 102/2009 di annoverare il lavoro accessorio per la Pa tra le forme di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 del Dlgs 165/2001 fa scaturire problemi di coordinamento tra il decreto Biagi e lo stesso Dlgs, con particolare riguardo al presupposto delle «esigenze temporanee ed eccezionali» che stanno alla base del lavoro flessibile nella Pa, e quindi anche al lavoro accessorio. Requisito difficile da dimostrare proprio nel caso in questione. Non si può, inoltre, ignorare il problema relativo alle modalità di scelta del soggetto a cui affidare il lavoro accessorio, considerato che per l'applicazione dell'articolo 36 si deve comunque far ricorso a procedure selettive, seppure semplificate.
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