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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 22/09/2009

La svista può essere sanata
L'errore meramente materiale non inficia la validità della procedura purché il dato sia riscontrabile e modificabile in sede di convocazione delle parti allo Sportello unico. Lo prevede, in linea di diritto, il comma 7 della legge 102/2009 e lo conferma il ministero dell'Interno, in riferimento al modello F24 per il pagamento del contributo forfetario dei 500 euro per ogni lavoratore, nella faq (frequently asked question) n. 30. Tale modello, essendo il primo atto formale da porre in essere per l'accesso alla sanatoria, in caso di indicazione di dati errati, potrebbe compromettere l'esito della procedura. Per evitare l'effetto a cascata, nella risposta viene sancito tale principio partendo dall'indicazione del codice fiscale. Tale dato, infatti, potrebbe essere automaticamente corretto allo sportello unico immigrazione in base ai dati presenti all'anagrafe tributaria corrispondenti al nominativo e alla data di nascita inseriti nel modello F24. Il ministero apre anche ad «altri eventuali errori» che potranno essere sanati in quella sede. Appare, dunque, assimilabile, e pertanto sanabile, l'errata indicazione del numero del documento di riconoscimento (passaporto o altro equipollente), anche se nell'ultimo periodo dell'indicazione ministeriale sembrerebbe che il medesimo errore si debba riportare anche nella domanda. A parere di chi scrive, ciò è irrilevante poiché il presupposto giuridico per cui il ministero ammette la correzione, oltre ovviamente all'aspetto meramente materiale, è la buona fede. È ammessa anche l'indicazione di un documento scaduto o che scadrà prima della data della convocazione delle parti. In tal caso, si potrà accedere ugualmente alla regolarizzazione, purché copia dello stesso documento venga esibita allo sportello unico assieme a quello in corso di validità. Nel caso di più lavoratori da regolarizzare è possibile utilizzare lo stesso modello indicando gli estremi uno per ogni rigo. Se si tratta di soggetti extracomunitari irregolari è consentito solo un addetto al sostegno familiare e due prestatori d'assistenza. La somma di 500 euro non sarà rimborsata nemmeno in caso di irricevibilità, di archiviazione (ad esempio, mancata presentazione delle parti allo sportello unico senza giustificati motivi) o di rigetto della domanda (ad esempio, mancata presentazione della documentazione o presentazione di documentazione priva dei requisiti previsti dalla norma). Se, da un lato, è dunque possibile sistemare gli errori formali, ma anche integrare eventuale documentazione insufficiente fissando, per esempio, una nuova data di convocazione, sull'invio della domanda a un soggetto diverso da quello competente, il ministero appare rigido, considerando nulla la domanda stessa. Potrebbe verificarsi, ad esempio, che il datore invii l'istanza all'Inps anziché al ministero (o viceversa) per un'errata valutazione delle attività consentite dal permesso di soggiorno posseduto dal lavoratore, oppure non si accorga che il titolo di soggiorno che consente il lavoro subordinato è scaduto senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini previsti dalle norme sull'immigrazione. Se la rigidità sull'errore della procedura utilizzata potrebbe avere un senso nel caso di presentazione all'Inps anziché al ministero,il caso contrario sembrerebbe consentire l'esito positivo della procedura. Non a caso, l'Inps non dice nulla in merito. Il modello telematico EM contiene, infatti, dati esaurienti (alloggio, impegni del datore, condizioni reddituali o mediche eccetera), non solo quelli che riguardano il lavoratore domestico da regolarizzare e che potrebbero quindi essere inviati all'Inps dal ministero stesso per l'apertura della posizione assicurativa. In ogni caso, a prescindere dall'ente ricevente, l'espressione di volontà del datore di lavoro tendente a far emergere un rapporto di lavoro irregolare si può considerare realizzata e poiché la norma nulla dice in merito, potrebbe essere ritenuto sanabile a posteriori anche tale errore procedurale.

La compilazione

I casi sanabili
Non inficia la validità della domanda l'errore che può essere sanato facilmente perché riscontrabilee modificabile nel momento in cui si viene convocati allo Sportello unico. Tra questi rientrano:l'errato codice fiscale e l'errato numero del documento

I dati da indicare sull'F24
Nel modello F24, a seconda che si intenda far emergere un lavoratore italianoe comunitario o un lavoratore extracomunitario, i dati da indicare sono il numero di codice fiscale e il documento di identità o il passaporto. RINT è il codice tributo che contraddistingue i lavoratori italiani o comunitari, REXT indica gli extracomunitari.


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