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Orario vincolato
L'orario di lavoro minimo di 20 ore settimanali per il lavoratore continua a mettere in difficoltà i datori di lavoro. Il requisito, stando al tenore letterale della norma, sembrerebbe riferito solo agli addetti ai servizi familiari (colf, baby sitter) e non anche ai prestatori d'assistenza ( cd badanti). La legge 102/09 richiama, ma solo per le colf, l'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento Dpr 394/99. Tuttavia, il modello telematico di domanda EM non prevede differenze per le diverse categorie e limita a chiunque la possibilità di scendere al di sotto delle 20 ore. La previsione del regolamento di attuazione del Testo unico, peraltro, è riferita alla generalità dei rapporti di lavoro: quindi anche per i prestatori di assistenza si dovrebbe rispettare il minimo di 20 ore settimanali. D'altra parte, è difficile assumere una basante per un orario inferiore, visto che si deve occupare di una persona limitata nell'autosufficienza. Il minimo di 20 ore deve inoltre essere garantito da un solo datore di lavoro, anche se poi potrà essere distribuito tra più datori in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dall'articolo 13 del Testo unico, che fa semplicemente riferimento al possesso di «documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico». Infatti, è prassi comune che il lavoratore extracomunitario esibisca più attestazioni rilasciate dai singoli datori.
Alternanza di più lavoratori
La mancata ammissione, per le domande indirizzate al ministero dell'Interno, del lavoro ripartito ( job sharing) crea qualche problematica in Friuli Venezia Giulia. In questa regione, in particolare, si verifica di frequente il caso in cui due lavoratori croati prestano alternativamente assistenza ad anziani. Uno dei due lavoratori vive con il datore di lavoro in Italia per 15 giorni. Dopo questo periodo rientra in Croazia e l'altro fa ingresso in Italia per la sostituzione.
Errori sanabili
La norma prevede che l'errore materiale non infici la validità della procedura, purché il dato sia riscontrabile e modificabile in sede di convocazione delle parti allo Sportello snico. Il ministero dell'Interno ha fatto chiarezza su alcuni dei possibili errori sanabili ( per esempio, il numero di codice fiscale), ma ci si chiede se anche l'errata indicazione del numero del documento di riconoscimento (passaporto o altro equipollente) rientri tra gli errori sanabili.
Alloggio, 2 giorni sono pochi
Dopo le prime ipotesi avanzate in merito alla possibile decorrenza delle 48 ore per la comunicazione alla Pubblica sicurezza dell'ospitalità offerta all'immigrato, il ministero ha chiarito che la decorrenza è legata alla data della domanda di emersione. Si potrebbe ipotizzare che, trattandosi di una regolarizzazione, l'obbligo di comunicare l'ospitalità alla PS possa essere validamente assolto fino al 30 settembre, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda all'Inps, per gli immigrati presenti regolarmente in Italia. Mentre, per gli immigrati clandestini le 48 ore potrebbero decorrere dalla data della firma del contratto di soggiorno allo Sportello unico.
Rischio-autodenuncia
Altro dubbio aperto è sulle istanze che non andranno a buon fine e che potrebbero essere considerate autodenunce. L'archiviazione per la mancata presentazione del solo lavoratore potrebbe essere sfociare in rigetto per cause difficilmente conoscibili dal datore, in merito alla mancata responsabilità in capo al datore di lavoro per tale comportamento. Il mancato perfezionamento della procedura fa temere alle parti una denuncia per il reato di clandestinità e la segnalazione per violazioni in materia di lavoro comprese quelle di natura contributiva e fiscale.