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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 26/09/2009

La sanatoria può arrivare dai figli
Il reddito del figlio consente la regolarizzazione della colf dei genitori: pertanto, può essere il figlio a presentare l'istanza. Dalla «Faq» (Frequently asked question) n. 35 del ministero dell'Interno arriva così l'indiretta apertura sul limite di reddito previsto per l'emersione degli addetti al bisogno familiare, un limite che finora ha bloccato numerose domande. Ad oggi la sanatoria è stata chiesta per 202mila lavoratori, numero che ora potrebbe crescere velocemente. Il ministero (senza intervenire sul comma 4 d, articolo 1-ter, legge 102/09) ammette un familiare di primo grado al ruolo di datore di lavoro di un domestico per i propri congiunti. Le ultime risposte diffuse dal Viminale –reperibili sul sito del Sole 24 Ore – chiariscono diversi passaggi meritevoli di attenzione, alcuni dei quali già emersi durante il forum del «Colf & Badanti day»  e dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. La richiesta di emersione per le colf, nel caso di soggetti extracomunitari presenti in Italia irregolarmente, impone al datore il possesso di un reddito minimo di 20mila euro annui per nucleo composto da un solo soggetto percettore di reddito e di 25mila euro per nuclei composti da più soggetti conviventi percettori di reddito. Da qui la limitazione alla medesima residenza. Su questo requisito la prima apertura era arrivata con la risposta n. 31 che chiariva non essere necessario il raggiungimento dei 25mila euro da parte del datore che raggiungeva da solo il limite inferiore, ancorché facente parte di un nucleo composto da più percettori di reddito.

L'assenza momentanea
Con la Faq 34, invece, il ministero riporta e amplia una problematica già affrontata e risolta dalla Faq 16 della Fondazione studi: «È possibile regolarizzare la posizione dei lavoratori domestici che, da tempo presenti sul territorio nazionale, abbiano per un breve periodo interrotto il rapporto di lavoro per raggiungere i propri familiari nella patria di origine». Questo in quanto il rapporto di lavoro domestico prevede il diritto a usufruire di permessi per ferie, malattia, visite mediche e tali assenze non possono essere considerate interruttive del rapporto di lavoro. Nel corso del Forum questa possibilità di rientro al Paese d'origine è stata estesa anche al periodo che va dalla domanda di emersione alla data di convocazione allo Sportello Unico, purché vi sia un serio e valido motivo, anche familiare, e il datore abbia dato il proprio consenso.

No al frazionamento
Nulla da fare, invece, per le numerose richieste di frazionamento delle 20 ore presso più datori al fine di regolarizzare la posizione del lavoratore domestico. Con la Faq 36 e con le risposte in diretta date giovedì scorso, il ministero ha escluso l'emersione congiunta fra più datori di lavoro dello stesso soggetto. Anche se il cumulo delle ore raggiunge e/ o supera le 20 ore stabilite come minimo settimanale, un solo datore potrà rendersi referente e responsabile degli impegni contenuti nel contratto di soggiorno. Al termine dell'iter previsto dopo l'invio della richiesta del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, invece, il lavoratore resta libero e non avrà problemi in sede di rinnovo in quanto l'articolo 13 del Testo unico chiede solo il possesso di un reddito adeguato al mantenimento.

Legami di parentela
Di minore portata, ma molto dettagliata, la risposta contenuta nella Faq 37 sulla possibile emersione anche per un domestico coniuge o parente del datore. Non essendo prevista incompatibilità fra il vincolo di parentela o affinità e il contratto di lavoro domestico, il ministero richiede al datore la prova sia del rapporto e sia della corresponsione della retribuzione. Nel caso del coniuge, il rapporto di lavoro domestico è possibile solo quando il datore abbia menomazioni tali da renderlo non autosufficiente, per le quali sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. In tali ipotesi, pertanto, la domanda di emersione può riguardare soltanto prestatori d'assistenza (badanti). Anche nel caso di genitori e figli la cura e l'assistenza si intendono, normalmente, prestate per affezione.

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