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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 29/09/2009

Unico, 730 o Cud fanno da guida per definire i redditi
La verifica del reddito minimo per sanare la colf extracomunitaria irregolarmente presente in Italia, passa dai modelli dichiarativi del datore di lavoro e degli eventuali familiari, tenendo conto degli ultimissimi chiarimenti ministeriali. La dichiarazione di responsabilità va resa all'interno della domanda (modello EM). La soglia minima richiesta, con riferimento all'anno 2008, è di 20.000 euro annui per nucleo familiare con un solo soggetto percettore di reddito e di 25.000 euro per quelli composti da più soggetti percettori di reddito (di uno stesso nucleo familiare con un'unica residenza). L'ultima novità è la facoltà per il figlio di regolarizzazione la colf dei genitori che non possiedono il requisito. Si tratta di un'apertura indiretta sul limite di reddito previsto per l'emersione degli addetti al bisogno familiare che finora ha bloccato numerose domande. La prova di quanto dichiarato andrà data in sede di convocazione allo Sportello unico, esibendo la relativa documentazione. Il reddito richiesto è quello imponibile (al lordo delle imposte, ma al netto degli oneri deducibili), mentre per la valutazione della capacità economica può essere preso in considerazione anche il reddito esente da dichiarazione annuale e/o da Cud (per esempio pensioni e assegni di invalidità). A una condizione: nell'ipotesi di reddito esente, al Sui (Sportello unico immigrazione) si dovrà certificarne il possesso. Il datore di lavoro pertanto dovrà riscontrare il reddito imponibile all'interno dei modelli di dichiarazione, Unico (rigo RN4), 730 o all'interno del modello Cud (parte B caselle 1 e 2) ovvero di altra certificazione in suo possesso. Un'ulteriore precisazione riguarda i redditi prodotti all'estero che potranno essere presi in considerazione solo se assoggettati a tassazione in Italia, anche sulla base di valori convenzionali e pertanto certificati.
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