Ente di Patronato e di Assistenza Sociale
Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma
Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected]
Numero Verde 800 029661

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri!

»Home »News
»Chi siamo »link utili
»Attività »Cookie Policy
»Privacy Notice
WISTLEBLOWING Amministrazione Trasparente
venerdì 4 luglio 2025    Italiano Francese English Spagnolo Tedesco
x-CHIUDI
Indietro  Stampa  Stampa PDF    A | A | A |
Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 29/09/2009

Tutti i passaggi per rispettare le regole sull'alloggio
Il limite delle 48 ore
Le 48 ore utili per la comunicazione di ospitalità e di alloggio decorrono dalla data di presentazione della domanda di emersione all'Inps o al ministero dell'Interno (non bisogna perciò aspettare di avere in mano la ricevuta, che sarà disponibile dopo 72 ore dall'inoltro della domanda). La dichiarazione va fatta all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla concessione dell'alloggio. Questa comunicazione è disciplinata dall'articolo 7 del Testo unico immigrazione, ed è obbligatoria per chiunque a qualsiasi titolo (quindi non solo il datore di lavoro), dia alloggio, ospiti uno straniero o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili.

Dove fare la comunicazione
La comunicazione di alloggio va presentata alla questura nei casi in cui sia presente. Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al sindaco che riveste anche la carica di autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione può essere presentata a mano presso gli sportelli degli uffici preposti (questura e, dove non è presente, municipio) facendosi rilasciare il timbro di protocollo, oppure inviata tramite raccomandata AR al fine di conservare la prova dell'avvenuta comunicazione. Al modello va allegato un documento d'identità del denunciante a titolo di autocertificazione della firma riportata sullo stesso.

Il datore di lavoro
Deve indicare sulla domanda di emersione telematica al ministero la sistemazione alloggiativa del lavoratore (qualunque essa sia). Deve riportare le stesse indicazioni nel modello Q che segue la domanda di emersione all'Inps. Deve assicurarsi che i locali rientrino nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Deve presentare, alla data di convocazione al Sui (Sportello unico immigrazione), il certificato di idoneità alloggiativa o, se non ancora ottenuto, la domanda di richiesta al comune o all'Asl competente per territorio. Se il lavoratore alloggia presso il datore (o nei suoi locali) questi deve comunicare alla polizia di Stato tale situazione entro 48 ore dalla data d'invio della domanda di emersione. La mail di conferma inviata al datore dal ministero subito dopo l'invio della domanda, rappresenta la prima ricevuta (da utilizzare in questo frangente). Successivamente, la ricevuta in pdf sarà scaricabile dal sito area «elenco domande inviate» dopo 72 ore da tale mail.

Il lavoratore
Se è ospitato presso terzi o se alloggia in locali propri o di terzi deve presentare al datore di lavoro la documentazione relativa al proprio alloggio. Se non la possiede la deve richiedere al proprietario dell'alloggio (terzo non datore di lavoro), oppure al comune o alla Asl. Se alloggia presso il datore di lavoro o è affitto in locali del datore non deve produrre alcuna documentazione.
 
Il terzo ospitante
Chiunque dà alloggio a un extracomunitario deve comunicare alla polizia di Stato tale situazione entro 48 ore dalla data di concessione dell'alloggio. Per i terzi (anche se il lavoratore è interessato dalla sanatoria) il ritardo di invio della comunicazione non rientra fra i reati estinti dalla legge 102/09.

La sanzione
La sanzione amministrativa per chi viola la legge sulla comunicazione, va da 160 a 1.100 euro.


Ascolta Ascolta questo testo: (voce maschile) | (voce femminile)
ATTENZIONE! Essendo una versione beta, questo lettore
potrebbe non funzionare correttamente con alcune news


FNA Il Patronato EPAS è un servizio della FNA - Federazione Nazionale Agricoltura