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IL SOLE 24 ORE" del
08/10/2009
Le casalinghe evitano le quote
L'assicurazione facoltativa e quella del fondo di previdenza per le casalinghe non danno luogo alle prestazioni pensionistiche previste dalle leggi 243 del 2004 e 247 del 2007, vale a dire le riforme Maroni e Prodi sulle pensioni. Le casalinghe, quindi, non devono fare i conti con le quote. Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 22479/2009, che risponde alle perplessità manifestate sul tema dalle sedi periferiche. L'Inps rileva che l'assicurazione facoltativa (prevista dal regio decreto legge 1927 del 1935) e il fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (regolata dal decreto legislativo 565/96) non rientrano nell'ambito di applicazione delle riforme del 2004 e del 2007. Di conseguenza, ai fini della liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione facoltativa e del fondo di previdenza per le casalinghe, occorre continuare ad applicare le disposizioni previste per queste forme assicurative in materia di requisiti per il diritto, decorrenza e calcolo. In particolare spetta, ed è a carico dell'Inps, la pensione di inabilità e di vecchiaia. Mentre non è più prevista la pensione di invalidità e la concessione della pensione ai superstiti. Per perfezionare il diritto alla pensione sono utili solo i contributi versati nel fondo, quelli provenienti dalla «Mutualità pensioni» e dall'«Assicurazione facoltativa» utilizzati come premio di ingresso. L'importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo e le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo. La decorrenza delle pensioni è stabilità dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono perfezionati i requisiti previsti, o dal mese successivo a quello in cui questi vengono perfezionati.
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