
da "
IL SOLE 24 ORE" del
13/10/2009
Gli altri chiarimenti
Interpello 75/2009
Le indennità sostitutive o integrative corrisposte al lavoratore iscritto al Fondo volo a titolo di integrazione salariale non hanno natura retributiva ma previdenziale, in quanto il contratto di lavoro viene unilateralmente sospeso e i relativi periodi di fruizione del beneficio non risultano coperti da contribuzione obbligatoria ma sono oggetto di accrediti di natura figurativa riconosciuti d'ufficio. Ciò comporta l'inapplicabilità dell'articolo 1, commi 3 e 4 del deceto legislativo 164/1997 ai lavoratori iscritti al Fondo volo soggetti a regime di Cigs, con la conseguenza che non è possibile finanziare il Fondo di previdenza complementare di categoria mediante il versamento da parte del datore di lavoro di una quota del contributo obbligatorio destinato al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Il motivo è dovuto al fatto che in queste condizioni viene meno il requisito della contribuzione ordinaria che è presupposto per effettuare la riduzione dell'aliquota e il versamento delle somme derivanti da questa riduzione al finanziamento dei fondi di previdenza complementare.
Interpello 74/2009
Le garanzie e le procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica disciplinata dalla legge 295/1990. L'estensione della disciplina è prevista dall'articolo 1, comma 2 della legge 68/1999 che fa rientrare nel collocamento obbligatorio anche «coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione».
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