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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 17/10/2009

In studio Unico senza firma
Entro il 30 ottobre gli intermediari devono rilasciare ai contribuenti l'originale su carta delle dichiarazioni, inviate in via telematica alle Entrate entro lo scorso 30 settembre, oltre che una copia della relativa ricevuta di trasmissione. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, oltre che da chi sottoscrive la relazione di revisione.

Firma e conservazione
Vanno firmati anche i quadri del frontespizio relativi all'impegno alla presentazione telematica, all'eventuale visto di conformità (articolo 35, decreto legislativo 241/ 97) e all'eventuale certificazione tributaria (articolo 36, decreto legislativo 241/97). Le firme non sono necessarie, invece, nella copia della dichiarazione che deve essere conservata dall'intermediario, su carta o su supporto informatico. L'agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito nelle risoluzioni 8 agosto 2008, n. 354/E e 18 ottobre 2007, n. 298/E, che «la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale della dichiarazione conservata dai contribuenti », anche se la mancanza di questa firma non è sanzionabile. Non vi è l'obbligo della sottoscrizione, invece, «per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione » . Assieme all'originale della dichiarazione trasmessa, l'intermediario deve consegnare al contribuente anche una copia della ricevuta dell'avvenuta ricezione telematica rilasciata dall'agenzia delle Entrate. Solo in questo documento, infatti, il contribuente può verificare la data della presentazione alle Entrate della propria dichiarazione fiscale, non avendo alcuna rilevanza il momento in cui egli ha consegnato il modello all'intermediario o ha conferito a quest'ultimo l'incarico alla sua compilazione e trasmissione telematica. Continua a non essere tecnicamente possibile per un intermediario impegnarsi una volta sola a trasmettere, previo apposito incarico, tutte le dichiarazioni per più anni. Nelle dichiarazioni, infatti, non è possibile indicare una data di impegno alla trasmissione precedente rispetto all'anno in cui la trasmissione deve essere effettuata. In questi casi, infatti, il software di controllo di Entratel necessario per effettuare l'invio telematico rileva un errore nella compilazione del modello, indicando che nel campo della data c'è un "valore non ammesso". Anche per clienti abituali, quindi, il conferimento dell'incarico e il relativo l'impegno dell'intermediario alla trasmissione vanno rinnovati ogni anno. Fino al 31 dicembre 2013, questi documenti dovranno essere conservati dal dichiarante e l'Amministrazione finanziaria potrà chiederne l'esibizione e potrà notificare al contribuente gli avvisi di accertamento relativi al 2008 (articolo 43, Dpr 600/73 e articolo 57, Dpr 633/72). Anche l'intermediario deve conservare, su carta o su supporto informatico, la copia della dichiarazione trasmessa fino al 31 dicembre 2013. L'archiviazione elettronica è possibile solo con la sottoscrizione del file con la firma digitale e con l'apposizione della marca temporale, rispettando le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, dalla delibera Cnipa 19 febbraio 2004, n. 11, e dalla circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E.

Consegna tardiva
Se un contribuente consegna ora la propria dichiarazione all'intermediario abilitato alla trasmissione telematica, cioè dopo il 30 settembre, l'invio del modello può essere effettuato entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione (articolo 3, comma 7 ter, Dpr 322/98).

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