
da "
IL SOLE 24 ORE" del
20/10/2009
Sanzioni più soft sui riposi saltati
La pluralità di violazioni per i riposi giornalieri o settimanali può essere sanzionata come un'unica condotta illecita dell'azienda in luogo di tante sanzioni quante sono le giornate violate, con una conseguente riduzione degli importi addebitati: ma ciò è possibile solo in occasione della notifica dell'ordinanza di ingiunzione e non nella fase iniziale di contestazione. Rimane fermo che la violazione unitaria deve essere provata con documentazione oggettiva da parte dell'azienda. È questo il principio espresso dall'interpello 76 firmato ieri dal ministero del Lavoro in risposta a un dubbio avanzato da Confindustria. È stato fatto notare al ministero che la maxi circolare 8/2005 – diffusa per illustrare la riforma dell'orario di lavoro – al punto 15 precisa che in caso di violazioni dei riposi giornalieri e settimanali vanno applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati e i riposi giornalieri o settimanali non fruiti «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, legge 689 del 1981». Quest'ultima norma stabilisce che «chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo». Tuttavia, dai comportamenti ispettivi emersi sul territorio, in caso di pluralità degli illeciti, gli ispettori contestavano una sanzione per ciascuna giornata violata senza applicare l'articolo 8. Peraltro, il calcolo della sanzione per ciascun lavoratore e ciascuna giornata violata era stata confermata anche con l'interpello 22/ 2009 in cui è stato esemplificato che se in una settimana è stato accertato che il lavoratore "A" non ha fruito di quattro riposi giornalieri, il lavoratore "B" non ha fruito di tre riposi giornalieri e il lavoratore " C" non ha fruito di due riposi giornalieri, la sanzione va calcolata per un totale di violazioni accertate pari a nove. In altri termini, si tratta di un moltiplicatore che in molti casi dà luogo a importi di sanzione molto elevati. Ora Confindustria chiede in quale caso trova applicazione il richiamo fatto dalla circolare 8/2005 alla previsione più favorevole contenuta nell'articolo 8. Il ministero del Lavoro con l'interpello di ieri precisa che esistono due momenti cui fare riferimento: il primo riguarda la fase di contestazione dell'illecito che effettua l'ispettore una volta conclusa la fase ispettiva. In questo caso, l'ispettore deve sempre calcolare la sanzione con le modalità già illustrate sia nella circolare 8/2005 sia nell'interpello 22/2009 in applicazione dell'articolo 16 della legge 689/1981. Il secondo momento riguarda il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione; in questa fase è possibile riconsiderare la sanzione alla luce della previsione dell'articolo 8 a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. Pertanto, le aziende, a fronte della contestazione dell'ufficio, possono richiedere l'applicazione dell'articolo 8 documentandone in modo oggettivo i presupposti. In questi casi è bene non versare l'importo ridotto richiesto nel verbale di contestazione, altrimenti si estingue il procedimento. Successivamente, nel provvedimento di ordinanza ingiunzione l'azienda ha diritto al calcolo della sanzione in base al cumulo giuridico.
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