
da "
LA PREVIDENZA" del
21/10/2009
I benefici per esposizione alle fibre di amianto si attivano in conseguenza di una esposizione ultradecennale ed in presenza di un rischio morbigeno escludendo attività lavorative diverse
L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di Co. Pa. alla maggiorazione contributiva del 50% per esposizione all'amianto, prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in riferimento a tutto il periodo lavorativo sottoposto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, una volta accertata l'esposizione ultradecennale all'amianto. La Corte infatti, riferito che l'Inps aveva lamentato il riconoscimento di periodi non certificati dall'Inail e non sottoposti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e la mancata considerazione della giurisprudenza in merito alle necessarie soglie di esposizione all'amianto, e ribadito che il giudice di primo grado aveva limitato il riconoscimento ai periodi sottoposti ad assicurazione specifica, rilevava che l'Inps non aveva formulato censure puntuali relativamente all'accertamento compiuto dal giudice di primo grado anche riguardo al superamento della soglia in questione. La Corte di merito riteneva che il beneficio di legge dovesse riguardare il periodo lavorativo assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nella sua interezza. L'Inps propone ricorso per cassazione, corredato di specifico quesito, con cui censura la pronuncia d'appello invocando il principio di diritto secondo cui la rivalutazione del 50% si applica solo al periodo contributivo durante il quale vi e' stata la richiesta esposizione alle fibre di amianto aerodisperse. L'intimato non si e' costituito.
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