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IL SOLE 24 ORE" del
23/10/2009
Il tempo pieno determina l'indennità
L'indennità di licenziamento di un lavoratore a tempo pieno, ma licenziato durante un congedo parentale a tempo parziale, si calcola sulla base della sua retribuzione a tempo pieno. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nella sentenza C-116/08, decidendo sul caso di una lavoratrice dipendente belga. La donna era impiegata a tempo pieno dal settembre 1992 in base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dal novembre 1996, aveva beneficiato di diverse forme di interruzione della carriera e, dal novembre 2002, fruendo di un congedo parentale che doveva terminare sei mesi dopo, lavorava a metà tempo. Pochi giorni prima della scadenza, la lavoratrice veniva licenziata senza preavviso, con il versamento di un'indennità di licenziamento pari a dieci mesi di stipendio, calcolata sulla base della retribuzione che percepiva all'epoca, dimezzata dal part time. Secondo la Corte, la riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadereil lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovino in una situazione di congedo parentale. La direttiva 96/34 è intesa all'attuazione dell'accordo quadro sul congedo parentale concluso dalle organizzazioni interprofessionali europee. Tale accordo costituisce un impegno delle parti sociali a porre in atto, con prescrizioni minime, misure per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, offrendo loro la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali con gli impegni familiari.
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