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IL SOLE 24 ORE" del
28/10/2009
La Cig in deroga non blocca il Tfr
Il ricorso alla Cig in deroga non pregiudica per il datore di lavoro la possibilità di recuperare il Tfr a carico dell'Inps, per i lavoratori licenziati al termine del periodo coperto da integrazione salariale. Il Tfr rimborsabile dall'Istituto è, però, solo quello maturato durante l'intervento di Cigs non in deroga. È quanto emerge nel messaggio Inps 23953/09. La legge 464/72- per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria - prevede che le aziende possano richiedere alla Cigs il rimborso del Tfr, erogato agli interessati, limitatamente alla quota maturata nel periodo coperto dalla Cigs stessa. In passato, l'Inps ha sostenuto che il rimborso delle quote di Tfr non può realizzarsi nei casi in cui sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima della cessazione del rapporto). Il problema è se il ricorso alla Cig in deroga determina una sospensione del periodo coperto dalla Cigs o se tale evento può essere equiparato agli altri casi che non producono interruzione. L'Inps ha escluso l'interruzione, ammettendo la possibilità di porre a carico della Cigs il Tfr dei lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi al termine del periodo di cassa in deroga che segue, senza soluzione di continuità, un arco temporale coperto da Cigs.
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