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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 30/10/2009

Premio Inail all'ultima rata
Entro lunedì 16 novembre i datori di lavoro, che hanno optato per il pagamento rateale, dovranno versare l'ultima rata del premio Inail. La scelta di rateizzare il premio è stata già operata al momento della presentazione del modello di denuncia delle retribuzioni. In base a quanto disposto dall'articolo 59 della legge 449/97, tale scelta non necessita di autorizzazione preventiva. Dall'autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà di rateizzare il premio, espressa una prima volta, è considerata valida anche per gli anni successivi. Il datore di lavoro deve barrare l'apposita casella «Sì» del modello 1031, riportata sotto la dizione «rateazione ai sensi della legge 449/97», solo se, per la prima volta, intende avvalersi della facoltà di pagamento rateale. Se tale volontà, invece, è già stata espressa nella precedente autoliquidazione, non serve più barrare tale casella. Le rate previste sono quattro, la prima delle quali va versata, in sede di autoliquidazione, entro il 16 febbraio e le seguenti, rispettivamente, entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi, da calcolare sulla base del tasso medio d'interesse dei titoli del debito pubblico. L'Inail, con nota del 29 gennaio 2009, ha comunicato che il ministero dell'Economia e delle Finanze ha determinato, nella misura del 4,09%, il tasso di interesse che deve essere applicato in caso di rateazione. Ne consegue che il coefficiente da moltiplicare per l'importo della quarta rata, in scadenza il 16 novembre, è pari allo 0,030590959. Va ricordato, inoltre, che per i datori di lavoro che hanno presentato le denunce di inizio attività nel 2008 e che, alla data del 16 febbraio 2009, non avevano ancora ricevuto dall'Inail i dati necessari per effettuare l'autoliquidazione, il termine per il pagamento del premio è fissato al 16 giugno anziché al 16 febbraio. Anche nei loro confronti è prevista la facoltà del pagamento rateale, a condizione che entro il 16 giugno sia stato pagato almeno il 50% del premio complessivo. L'ulteriore quota può essere versata in due rate: entro il 16 di agosto e di novembre. In questo caso, il coefficiente da moltiplicare per l'importo in scadenza il prossimo 16 novembre è pari allo 0,017144384. Va segnalato, infine, che quest'anno, per il settore autotrasporto in conto terzi, il decreto legge 207/08 ha differito il termine per il versamento del premio Inail al 18 maggio 2009. Di conseguenza, le rate sono ridotte a tre, con maggiorazione degli interessi da applicare solo sulla seconda e terza rata, in scadenza rispettivamente il 16 dei mesi di mesi di agosto e novembre. L'Inail, con nota del 6 maggio 2009, ha poi comunicato che in questo caso il coefficiente da applicare alla rata in scadenza il prossimo 16 novembre è pari allo 0,020393973 (4,09 x 182 giorni dal 19 maggio al 16 novembre, diviso 36500).
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