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IL SOLE 24 ORE" del
02/11/2009
L'impiego con il voucher si segnala in anticipo all'Inail
Basta una telefonata per iniziare un rapporto di lavoro accessorio in piena regola e senza rischi di maxisanzione. Infatti, dal 23 settembre è consentito ai committenti di presentare la denuncia di inizio attività, rivolgendosi direttamente agli operatori del contact center integrato di Inps e Inail (al numero 803.164). Chiamando negli orari di servizio, è così possibile effettuare, non solo la comunicazione preventiva di avvio della prestazione occasionale, ma anche quelle successive relative a eventuali variazioni dei dati e delle modalità dell'attività di lavoro occasionale accessorio. Una semplificazione ammessa dall'Inail con l'intento di potenziare i canali di comunicazione delle denunce ( quindi, ora ammesse on line, attraverso call center e per fax) nell'ottica di rendere più facilmente accessibile a tutti gli utenti l'adempimento dell'obbligo preventivo. A tale fine è stata attivata un'applicazione telematica che permette agli stessi operatori del contact center integrato di accedere direttamente alla procedura (relativa alla cosiddetta Dna). Per effetto degli interventi normativi anti-crisi la platea delle fattispecie interessate dal lavoro accessorio si è ancora ampliata, per settori e destinatari. A seconda dell'attività produttiva, tutti i lavoratori o solo alcune categorie (giovani fino a 25 anni, pensionati, eccetera). Ma soprattutto, in via sperimentale, per il 2009 sono ammessi allo speciale rapporto occasionale anche i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. Le loro prestazioni accessorie pagate con la consegna del voucher acquistato dal commit-tente all'Inps, possono essere rese, in tutti i settori produttivi, purché nel limite massimo di 3mila euro per anno solare e con sottrazione dalla contribuzione figurativa degli accrediti derivanti da tali prestazioni di lavoro. Per avvalersi di qualunque lavoratore accessorio, i committenti hanno l'obbligo di comunicare all'Inail, prima dell'inizio della prestazione, i dati relativi al luogo e al periodo della prestazione, nonché i dati anagrafici propri e del prestatore. Quindi, ogni loro variazione e la cessazione del rapporto. Al riguardo l'Inail aveva già predisposto un'apposita procedura telematica di acquisizione delle denunce nominative (sul sito http:// www.inail.it/, nella sezione Punto Cliente), canale di comunicazione che si aggiunge a quello già esistente del fax gratuito (numero 800.657.657) e, ora, del contact center Inps/Inail. La comunicazione preventiva della Dna all'Inail per i lavoratori accessori è solo apparentemente coincidente con quella della comunicazione di assunzione il giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa del dipendente o del collaboratore. Quest'ultimo adempimento è previsto dal comma 1184 della legge n. 296/2006 in sostituzione di qualunque altra comunicazione (compresa la Dna all'Inail) nei confronti di ogni soggetto pubblico interessato. Così, sebbene la denuncia preventiva di avvio del lavoro accessorio non risulti neppure assoggettabile alla nuova disciplina della Dna dell'articolo 23, Dpr 1124/1965 (relativo al lavoro di soci e collaboratori), ma semmai alla comunicazione del codice fiscale dei lavoratori ex articolo 14, Dlgs n. 38/2000, non c'è dubbio che l'effetto dell'esecuzione della comunicazione sia comunque quello di fornirne evidenza pubblica. Ossia, di evitare la contestazione di avere impiegato personale in nero. Un esempio. Si pensi al caso di un lavoratore accessorio trovato presso lo stand di una fiera. Se il datore di lavoro fosse anche in possesso dei voucher, comunque, in difetto della comunicazione preventiva – magari fatta con una semplice telefonata –, non potrebbe dimostrare l'intenzione di non volere eludere la normativa. Per lui scatterebbe l'immediata sanzione di almeno 3.150 euro e la quasi certa esigenza di dovere assumere al proprio servizio il lavoratore. Stesso discorso e stesse sanzioni ove, fatta la Dna preventiva, il lavoratore venisse impiegato in luoghi e tempi diversi da quelli oggetto di informativa all'Inail.
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