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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 31/10/2009

Sanatoria Colf & Badanti
Partite le prime convocazioni.
È partita la "fase due" della sanatoria colf e badanti. Le prefetture hanno iniziato a inviare, al domicilio dei datori di lavoro, le prime convocazioni per definire la pratica di assunzione che si conclude con la firma del "contratto di soggiorno". A Roma l'operazione è appena partita, a Milano occorrerà aspettare ancora una decina di giorni. Anche l'Inps ha messo in campo le proprie forze, prevedendo la presenza di funzionari presso gli sportelli unici, in modo da operare da subito il corretto inquadramento del rapporto di lavoro domestico o di badante del lavoratore extracomunitario (le istruzioni agli operatori sono nei messaggi 22408 del 6 ottobre 2009 e 23090 del 13 ottobre). Le 300mila famiglie interessate stanno per ricevere, con la la comunicazione di convocazione, l'elenco esatto dei documenti da fornire: la marca da bollo i cui estremi erano stati indicati nella domanda online; l'originale del documento di identità del datore richiedente, più due copie dello stesso; due copie del documento di riconoscimento del lavoratore/ trice extraUe in corso di validità; la copia della dichiarazione dei redditi del richiedente in caso di lavoro domestico (unitamente a quella dei familiari in caso di reddito congiunto, per chi singolarmente non rientrava nella soglia dei 20mila À richiesti); l'originale del modello F24 utilizzato per il versamento del contributo forfettario; l'autocertificazione dello stato di famiglia; il modello Inps LD-EM 2009 compilato, al fine della denuncia di assunzione del lavoratore. Diverso il caso di chi ha inoltrato l'istanza per la regolarizzazione di una badante, per la quale do-vrà essere prodotta, in luogo della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria attestante la non autosufficienza della persona assistita. Con la comunicazione di convocazione il datore di lavoro troverà allegato il modello LD-EM e un fac-simile di autocertificazione dello stato di famiglia. Non è finita. Per la sistemazione alloggiativa della colf o badante, devono essere consegnate sia due copie del contratto di affittoo comodato dell'alloggio indicato nella domanda ovvero documentazione che la proprietà sia la dichiarazione di "idoneità alloggiativa" (o certificazione di idoneità igienico-sanitaria), rilasciata dai comuni o dalle Asl. In mancanza di queste ultime andrà almeno esibita la richiesta di rilascio. Dall'elenco dei documenti richiesti emergono due precisazioni importanti: la prima riguarda il documento di riconoscimento del lavoratore, il quale dovrà essere presente in sede di convocazione, perché le copie devono comprendere tutte le pagine (evidentemente per evitare abusi circa la data d'ingresso in Italia del cittadino extracomunitario). La seconda è che la compilazione del modello Inps consente la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro, dando modo di rispettare i correlati obblighi contributivi, perché racchiude tutti i dati che normalmente vengono denunciati per avviare un rapporto di lavoro domestico (orario di lavoro, convivenza, obblighi di vitto-alloggio eccetera) e predisporre una regolare busta paga anche per colf e badanti.

Ritirare l'istanza è autodenuncia 
La rinuncia a proseguire nell'iter di regolarizzazione della colf o della badante clandestina equivale, per il datore di lavoro e per il lavoratore, a un'autodenuncia. In questi casi, l'archiviazione della domanda farà venir meno la sospensione delle misure sanzionatorie stabilita con la legge 102/09 che ha introdotto la possibilità di far emergere i lavoratori irregolari e clandestini. Il ministero dell'Interno sceglie, con la nota del 29 ottobre n. 6466, la linea severa nell'interpretare la legge 102/09, a quasi un mese dalla chiusura dei termini per le domande. Sono state poco meno di 300mila le istanze di regolarizzazione dei clandestini, di cui 39mila sono arrivate da famiglie di immigrati. Con la rinuncia viene meno la copertura per le violazioni penali nei confronti del datore (per l'impiego di un lavoratore privo del permesso di soggiorno) e delle colf o della badante (per la situazione di clandestinità). Le sanzioni pecuniarie in materia di lavoro, per il datore, si applicano in misura sia fissa (6mila euro), sia variabile ( 150 euro al giorno a partire dal 1° aprile). Inoltre, sesièdata ospitalità allo straniero, il datore di lavoro dovrà pagare anche la sanzione amministrativa legata alla mancata comunicazione alla questura (320 euro). La presentazione della domanda di emersione, ricorda la circolare, costituisce una sorta di "scudo", che protegge il datore di lavoro e il lavoratore fino alla firma del contratto di soggiorno. Con la firma del contratto allo sportello unico e con l'invio della comunicazione di assunzione all'Inps le sanzioni si estinguono e il rapporto di lavoro può regolarmente proseguire. Da questo momento le parti sono libere di interrompere il rapporto secondo le ordinarie disposizioni di legge e di contratto collettivo. La chiusura anticipata del procedimento di emersione per rinuncia del datore di lavoro fa venir meno gli effetti dello scudo e la domanda di sanatoria finisce per assumere i contorni di una vera e propria autodenuncia. Resta fuori (si veda la «Faq» del ministero dell'Interno n. 60) il rigetto della domanda per lo straniero con precedenti penali, segnalato all'interno del sistema informativo Schengen, condizione difficilmente nota al datore di lavoro (in buona fede). Nel caso di morte della persona assistita (anche se questa non coincide con il datore di lavoro), il datore o il familiare è invece autorizzato a presentare allo sportello unico la rinuncia alla procedura di emersione, che dovrà essere comunque confermata in occasione della convocazione delle parti. Questo non comporterà alcuna conseguenza sanzioanatoria. In quell'occasione sarà consentito a un componente del nucleo familiare assumere direttamente lo straniero modificando, se ritenuto utile, le condizioni del rapporto di lavoro. Qualora i parenti non intendano proseguire il rapporto di lavoro, allo straniero (sempre che qualcuno lo metta a conoscenza della convocazione dello sportello unico) verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, valido per sei mesi, con il quale cercare un nuovo impiego ( anche non domestico). Ma cosa succede se la persona assistita viene trasferita in una casa di cura o in una casa di riposo, e di conseguenza la badante resta senza lavoro? Questa situazione può essere considerata una causa di forza maggiore sopravvenuta (richiesta dalla circolare) per interrompere il rapporto di lavoro? O è comunque necessario presentarsi allo sportello unico per estinguere le sanzioni penali e amministrative?


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