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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 06/11/2009

Tfr neutro sull'aiuto salva-paga
Il Tfr non rientra nella base retributiva su cui si calcola il contributo integrativo previsto per i contratti di solidarietà (Cds) difensivi, stipulati dalle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs. Con la nota 16582/09 il ministero del Lavoro rettifica quanto affermato in precedenza con la nota 11025/09. Con la nota 8781/09, il ministero ha affermato che rientrano nella base retributiva (relativa ai 12 mesi precedenti l'inizio della solidarietà) gli elementi che sono erogati con stabilità e in via continuativa in conseguenza del rapporto di lavoro (paga base, contingenza, superminimo, maggiorazioni, scatti). Poi i tecnici ministeriali hanno inserito il rateo di Tfr, maturato nel periodo interessato dalla riduzione di orario, nella base di computo (nota 11025/09): si tratta di una retribuzione caratterizzata dalla stabilità dell'erogazione, la cui maturazione non è occasionale. Con l'ultima nota il ministero sostiene che la base retributiva su cui si calcola il contributo di solidarietà comprende solo le voci che hanno il requisito «dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà ». Esclude, dunque, il Tfr (elemento retributivo differito). Le mensilità supplementari (13esima, 14esima eccetera) potrebbero entrare a far parte della base di calcolo solo nei mesi in cuiè prevista la loro erogazione o, in ogni caso,se l'azienda corrisponde ogni mese un rateo di tali mensilità. Si ricorda che le aziende attive in settori in cui non opera la Cigs non possono stipulare i Cds «storici» (previsti dal decreto legge 726/ 84). Ma possono accedere a una diversa tipologia, regolamentata dalla legge 236/93. Per effetto della stipula del Cds, i lavoratori svolgono una prestazione ridotta e percepiscono una retribuzione più bassa. A titolo compensativo la norma prevede l'erogazione, per due anni, di un contributo pari al 50% della retribuzione persa con la riduzione dell'orario di lavoro. Il contributo è diviso in parti uguali tra azienda e lavoratore (per quest'ultimo è retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compresi gli obblighi previdenziali e assistenziali).
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