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IL SOLE 24 ORE" del
06/11/2009
Nell'edilizia aliquote più leggere per i datori
Fissate le modalità per la riduzione contributiva del settore edile per il 2009. Le ha diramate l'Inps con la circolare 115 di ieri. La materia, va ricordato, è stata rivisitata dalla legge 247/07. L'articolo 1,comma 51 della riforma del Welfareha modificato il decreto legge 244/95 (convertito con modificazioni dalla legge 341/95): ha reintrodotto in maniera stabile, dal 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, agevolazione prevista dall'articolo 29 della legge 341. In particolare, secondo la nuova norma entro il 31 maggio di ogni anno il Governo verifica la possibilità di confermare o di rideterminare (con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva. La legge 247 ha poi introdotto un meccanismo di salvaguardia, prevedendo l'applicazione dell'aliquota dell'anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del provvedimento. E ciò salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata o, nel caso di mancata adozione del decreto stesso, entro il 15 dicembre. Il decreto ministeriale Lavoro/ Economia 16 luglio 2009, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale » 239 del 14 ottobre 2009, ha confermato per il 2009, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva introdotta dalla legge 341/95 (articolo 29, comma 2). L'agevolazione si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Interessa solo gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Sono dunque esclusi gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale; non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo: assunzione dalle liste di mobi-lità, contratti di inserimento /reinserimento, eccetera. Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1°gennaio 2009. In materia è intervenuta anche la legge 248/06 che, in sede di conversione del decreto legge 223/06, ha introdotto all'articolo 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti per la fruizione dell'agevolazione. La legge ha stabilito che i datori di lavoro del settore edile devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente all' applicazione dell'agevolazione. L'Inps ha predisposto un modello di dichiarazione di responsabilità, da far pervenire alla sede dell'Istituto competente per territorio. La dichiarazione è vincolante per l'accesso alla riduzione contributiva: accertata la non veridicità , l'Inps provvede a recuperare le somme indebitamente fruite.
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