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IL SOLE 24 ORE" del
09/11/2009
Il Fondo di garanzia salva i crediti ammessi al passivo
Quando e perché il Fondo di garanzia si sostituisce al datore nel versamento del Tfr? Per legittimare l'intervento dell'Inps al lavoratore basta dimostrare che non è stato pagato? L'istituto di previdenza ha l'onere di indagare sull'esistenza del credito? A queste domande risponde la Cassazione (sentenza n. 22647 del 2009) sostenendo che: «se il datore è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l'intervento del Fondo di garanzia può realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimo-strare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo». Vediamo il contenzioso. Il tribunale del primo grado decide di rigettare la richiesta di condanna avanzata contro l'Inps per il pagamento delle somme mai attribuite; la vicenda passa poi alla Corte di appello che accoglie le istanze della lavoratrice e giudica sussistenti tutti i motivi previsti per accedere al Fondo di garanzia. Il caso, infine, arriva alla Suprema corte e i giudici della sezione Lavoro ribaltano la sentenza, dando ragione all'Inps,che risulta pertanto esonerato dal pagare. Nel promuovere il ricorso presentato dall'Inps il collegio fa una premessa in cui ricorda che il Fondo di garanzia è stato istituito negli anni Ottanta allo scopo di sostituirlo al datore di lavoro in caso di insolvenza nell'attribuzione del Tfr. Spiega inoltre che il lavoratore per ottenere l'immediato pagamento di quanto dovuto da parte del Fondo deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui verte quest'ultimo. Quando il datore non è soggetto alla legge fallimentare (ad esempio una Onlus) il dipendente ha un ulteriore onere, dimostrare che il datore non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore. Il meccanismo, dunque, prevede che il Fondo non può e non deve intervenire prima della dichiarazione di insolvenza e di ammissione al passivo del credito fatto valere e che l'accertamento del credito non compete all'istituto, non avendo la norma dettato alcuna disposizione affinché l'Inps venga informato degli elementi necessari per l'accertamento del diritto e della misura della prestazione. L'attestazione che il credito è stato «ammesso al passivo» sorregge la pretesa di pagamento nei confronti del Fondo di garanzia, ma qui la lavoratrice non ha presentato la sentenza dichiarativa di fallimento né documentato che il suo credito è stato inserito nello stato passivo della società.
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