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IL SOLE 24 ORE" del
08/11/2009
Deducibilità sui contributi
Con il decreto, il ministero del Lavoro oltre a specificare le informazioni che, in fase di prima applicazione, devono affluire all'Anagrafe dei fondi sanitari individua le aree prestazionali a cui le casse di mutuo soccorso di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir devono destinare almeno il 20% delle proprie risorse al fine del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla norma citata. La Finanziaria 2008 ha modificato le norme contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-ter) e 51 comma 2, lettera a) del Tuir prevedendo per tutti i contribuenti, a decorrere dal 2008, la deduzione dal reddito fino a un massimo di euro 3.615,20, dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché agli enti e casse di mutuo soccorso. È inoltre previsto che, ai fini della deduzione dal reddito degli iscritti dei contributi dagli stessi versati, i fondi "doc" e le casse di assistenza, devono effettuare prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti tra quelle individuate con un decreto del ministero della Salute. Il decreto è stato emanato il 31 marzo 2008 e regolamenta, in parte, anche la tempistica dell'entrata in vigore delle nuove norme. Per quanto riguarda, in particolare, le casse sanitarie, di regola "casse non doc" in quanto eroganti anche prestazioni rientranti nei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza del Ssn, il decreto citato ha ammesso un adeguamento più dilazionato nel tempo. Infatti, per tali enti è previsto, a certe condizioni, che, fino al 31 dicembre 2009, sia applicabile la norma prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir in base alla quale non concorre a formare il reddito dell'iscritto il contributo versato fino al limite di 3.615,20 euro. Tale ambito di intervento è ammesso fino al 31 dicembre 2009.Con l'intenzione di semplificare il decreto del 31 marzo 2008, l'attuale decreto specifica espressamente che la soglia di risorse vincolate deve riguardare le prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio sanitaria rivolta a soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio. Inoltre, nella considerazione che il rispetto della soglia delle risorse vincolate è condizione indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali prima indicate, si rileva che il decreto ministeriale sembra ammettere uno slittamento al 2012 del vincolo dell'erogazione delle prestazioni prima richiamate. Infatti, viene previsto che il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, a partire dal 2010 costituisce condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati dal ministero della salute e conseguentemente, a partire dall'anno 2012, per beneficiare, annualmente della non concorrenza alla formazione del reddito dell'iscritto di contributi versati al fondo fino al limite di 3.615,20 euro.
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