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Torna indietro    da "IL SOLE 24 ORE" del 11/11/2009

Ministero del Lavoro: circolare n. 33 del 10/11/2009
Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli ispettori non è obbligatorio ma ha natura discrezionale. Il principio è espresso dal ministero del Lavoro con la circolare 33/09, con la quale sono state dettate le linee per un uniforme intervento da parte degli organi di vigilanza in seguito all'articolo 11 del decreto legislativo 106/09, che ha modificato in modo significativo l'articolo 14 del decreto legislativo 81/08. Il ministero non ritiene opportuno che sia adottato il provvedimento laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o dei terzi o, per esempio, altre imprese. Parimenti, in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di un'attività di servizio pubblico che possa pregiudicare la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti, salvo che non sia in atto una situazione che possa compromettere il primario diritto costituzionale alla salute. In caso di lavoro "nero" occorre considerare eventuali ripercussioni socio-economiche del provvedimento; è da escludersi quando lo stesso possa arrecare un grave danno agli impianti o alle attrezzature (per esempio, attività a ciclo continuo) o ai beni (per esempio, frutti giunti a maturazione o allevamento animali). La legge esclude l'adozione del provvedimento quando il lavoratore in nero risulti l'unico occupato dall'impresa. In tal caso, però, la circolare prevede che l'ispettore debba allontanare il lavoratore fino alla regolarizzazione. In proposito, il ministero precisa che la nozione di lavoratore si riferisce a quello sconosciuto alla Pa indipendentemente dalla natura del rapporto subordinato e autonomo, per i quali esiste l'obbligo di comunicazione al centro per l'impiego, compresi i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale e per i tirocinanti degli studi, per i quali esistono obblighi di comunicazione ad hoc. In merito alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, occorre fare riferimento a quelle commesse nell'arco di cinque anni precedenti alle violazioni della stessa indole accertate nella data dell'accertamento; tra quelle reiterate vi rientrano quelle definite a seguito di sentenza di condanna o prescrizione obbligatoria, mentre tra quelle della stessa indole devono ritenersi tutte quelle elencate nell'allegato I al Testo unico. Le violazioni da prendere in considerazione sono quelle commesse dopo il 20 agosto 2009 (data di entrata in vigore del correttivo). Gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva interessata (per l'edilizia all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere). In caso di lavoro irregolare la sospensione potrà farsi decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo (riferito a quello dell'ufficio e non dell'azienda) ovvero, salvo possibilità di grave pericolo, dalla cessazione dell'attività in corso che non può essere interrotta.

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