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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 13/11/2009

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale biennio economico 2008-2009
Gli incrementi stipendiali di cui all’art.6 del contratto in esame hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Resta confermato quanto previsto dall’art.12, comma 3 del CCNL del 10/4/2008. In particolare, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’IIS non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art.2, comma 10, della legge 335/95. Tale riferimento normativo riguarda esclusivamente il personale delle amministrazioni statali transitato nel comparto Sanità che abbia mantenuto, per l’effetto dell’opzione esercitata, l’iscrizione alla Cassa Stato; in questa ipotesi l’importo della I.I.S conglobato nello stipendio, a decorrere dall’1/1/2003, non deve essere maggiorato del 18%, di cui all’art.15 della legge 177/76.
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