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IL SOLE 24 ORE" del
17/11/2009
Riposi per allattamento ai mariti delle casalinghe
Il padre può beneficiare dei riposi giornalieri anche se la madre è casalinga. Il ministero del Lavoro interpreta estensivamente l'articolo 40 del decreto legislativo 151/2001 che, alla lettera c), riconosce al padre lavoratore, il diritto di fruire dei periodi di riposo giornalieri (cosiddetti per allattamento) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Con la lettera circolare C/2009 n. 19605 di ieri, 16 novembre, il ministero riprende la materia, che è stata recentemente oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato che, con la decisione 4293 del 9 settembre 2008, ha sancito come questa fattispecie possa comprendere la «lavoratrice» casalinga. Sottolinea il Consiglio di Stato che la nozione di lavoratore può assumere, nell'ordinamento, diversi significati: trattandosi di norma rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, in attuazione delle norme promozionali dell'articolo 31 della Costituzione, è all'ambito pubblicistico che occorre fare riferimento. In questa prospettiva non si può negare il diritto del padre lavoratore di beneficiare dei permessi per la cura del figlio nel caso in cui la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. Prima di questa sentenza, l'Inps aveva ritenuto che per madre «lavoratrice non dipendente » dovesse intendersi la madre «lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale » e non anche la madre casalinga, con esclusione, in questa ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre. Dopo la decisione del Consiglio di Stato, l'Istituto cambia orientamento, pur interpretando ancora restrittivamente anche la decisione stessa. Secondo l'Inps (circolare 112/2009) il padre lavoratore dipendente avrebbe potuto fruire dei riposi giornalieri in caso di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sani-tari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altre simili).Di queste attività l'Istituto chiedeva, perciò, adeguata documentazione. Con la lettera circolare di ieri, il ministero del Lavoro ritiene, invece, che la ratio della legge nonché della decisione del Consiglio di Stato sia di garantire che il padre possa provvedere allacura del figlio in alternativa alla madre impegnata in attività che la distolgano da questo compito.
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