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IL SOLE 24 ORE" del
27/11/2009
Diminuiscono le sanzioni per le violazioni «brevi»
Sul sommerso interventi a due velocità. La maxi sanzione per l'utilizzo di lavoratori "in nero" cambia a seconda che il lavoratore sia trovato "in nero" al momento dell'ispezione o sia stato in questa condizione per un certo periodo e, quindi, regolarizzato. L'articolo 4 del Collegato lavoro interviene sull'articolo 3 del decreto legge 12/02 (convertito con modificazioni dalla legge 73/02, recante misure contro il lavoro sommerso). E ne modifica il comma 3. Trova conferma la sanzione amministrativa da 1.500 a 12mila euro per ciascun lavoratore subordinato impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (escluso il datore domestico). Alla sanzione fissa si aggiunge quella progressiva di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo prestata da ciascun lavoratore irregolare. L'importo della sanzione passa da mille a 8mila euro - con una riduzione della forbice - per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Viene poi meno la sanzione civile minima di 3mila euro dovuta agli enti previdenziali e assicurativi in caso di evasione: viene sostituita con l'aumento del 50%dell'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare. La sanzione è comminata dalla Dpl territorialmente competente; le relative controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se diversamente qualificato.
L'orario di lavoro
Sanzione più contenute anche le violazioni all'orario di lavoro. L'articolo 5 del Collegato interviene sull'articolo 18-bis del decreto legislativo 66/03, già modificato dal decreto legge 112/08. La sanzione amministrativa prevista per la violazione al comma 2 dell'articolo 4 (durata media massima dell'orario di lavoro) e al comma 1 dell'articolo 9 passa da un minimo di 130 e un massimo di 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento sistema attualmente vigente - a un minimo di 100 e un massimo di 750 euro. La sanzione aumenta a un minimo di 400 euro e un massimo di 1.500 se la violazione riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi presi a riferimento per la determinazione dell'orario medio settimanale. Aumenta ancora (minimo mille euro, massimo 5mila euro) se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui al decreto legislativo 66/03 (articolo 4, commi3 o 4). In quest'ultimo caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione al comma 1 dell'articolo 10,che disciplina il riposo feriale, è attualmente punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. Si prevede, ora, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se però la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o siè verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro (non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta). Le disposizioni relative all'orario di lavoro potranno essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
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