Con la presente nota, questo Istituto, dopo un’approfondita analisi delle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo in merito all’attribuzione e successiva valutazione in sede pensionistica dell’indennità di imbarco nonché delle varie pronunce giurisprudenziali in materia, intende dettare nuove istruzioni operative sulle modalità di valorizzazione ai fini pensionistici dell’indennità di imbarco attribuita al personale in oggetto. In via preliminare si rappresenta che l’indennità di imbarco, così come le diverse indennità operative del personale militare (Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica), è stata disciplinata dalla legge n. 78/83 (c.d. legge sulle indennità operative) la quale oltre a regolarne le modalità di attribuzione (articolo 4) ne stabiliva anche gli effetti pensionistici (articolo 18). Al personale della Polizia di Stato e dell’ex Corpo degli agenti di custodia ora Corpo di polizia penitenziaria, l’indennità di imbarco è stata attribuita (attualmente nella misura pari al 55% di quella indicata nella legge 78/1983), in virtù del DL 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, senza alcuna previsione in merito ad un’eventuale valutazione in sede pensionistica. Il DPR 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze dì polizia , all’articolo 13, comma 5 ha stabilito la pensionabilità dell’indennità di imbarco secondo le misure e modalità stabilita dalla legge sulle indennità operative. Di conseguenza da gennaio 2002, (per il personale dirigente da gennaio 2004, in virtù di analoga previsione contenuta nell’articolo 2, comma 5 della legge n. 263/2004) l’indennità di imbarco attribuita al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria è valutabile anche nella quota di pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs. n. 503/1992 secondo le misure e modalità stabilite dalla legge n. 78/1983. In particolare, l’articolo 18 di detta legge, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base (spettante al personale dell’Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.
In sintesi, per il personale in esame l’indennità di imbarco è valutata in sede pensionistica secondo le seguenti modalità:
- Quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco;
- Quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Si rappresenta, inoltre, che, il personale beneficiario dell’indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l’indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento, ferma restando la valutazione dell’indennità di imbarco secondo le modalità sopra illustrate. Le istruzioni impartite nelle circolari n. 6 del 23 marzo 2005 (inerente il personale della Polizia di Stato) e n. 19 del 1° giungo 2005 (relativa al personale del Corpo di polizia penitenziaria) in merito alla valutazione dell’indennità di imbarco si intendono, pertanto, modificate dalla presente nota.