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Torna indietro    da "LA PREVIDENZA" del 16/12/2009

Il contratto di lavoro stagionale con lo stesso datore, per più anni, può essere considerato alla stregua di un rapporto part time verticale a tempo indeterminato
La sentenza della Cass. sez. Lav. n. 22823 del 29/09/09 prefigura impone il mutamento del contratto di lavoro  stagionale alle dipendenze del medesimo datore, rinnovato per diverse volte, in uno a tempo indeterminato con tutte le conseguenze di legge. Il caso riguarda un addetto “al complesso di piscine e di servizio di ristorazione” che, per alcune stagioni (1995-1999), aveva lavorato presso un plesso turistico “durante l’apertura degli impianti”: dal “primo giugno al 15 settembre di ogni anno”. La Corte ha confermato la tesi del lavoratore  affermando che questo tipo di attività non richiede alcuna forma specifica per la validità dell’accordo.A nulla rileva se, esaurito il periodo contrattuale prefissato (nel nostro caso l’estate), il rapporto venga interrotto ad nutum per poi riprendere la stagione successiva, né se il dipendente, durante i restanti mesi, sia impegnato in altre occupazioni, purché non interferiscano con queste mansioni. Secondo la Suprema Corte è  ravvisabile  un contratto subordinato a part-time verticale poichè  è connaturato con la struttura del part-time verticale e con le esigenze a cui è destinato ad assolvere che il prestatore sia obbligato a porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative nel corso dei periodi, già noti, in cui si svolgerà quella certa attività e sarà necessario il suo apporto. Ciò significa, però, che negli altri periodi dell'anno, in concreto quelli in cui il centro non sarà operativo, il prestatore è libero di disporre altrimenti delle proprie energie, e perciò anche di svolgere una diversa attività lavorativa, che sia a sua volta temporanea, o comunque tale da non interferire con l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti del datore di lavoro . Una volta che si ammetta la piena legittimità di questa forma negoziale, la sua ammissibilità deve estendersi necessariamente anche ai rapporti orali, non formalizzati.
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