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Come ogni anno il MIUR ha emanato il decreto che stabilisce il termine perentorio entro il quale il personale del comparto Scuola (dirigente,docente,educativo ed ATA) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può produrre o ritirare la domanda di collocamento a riposo per dimissioni, per compimento del 40° anno di anzianità contributiva, di trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età ai fini del raggiungimento dell’anzianità minima o massima (art.509 DPR 297/94), di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico (DM 331/97 della Funzione Pubblica).
Il DM n.95, emesso dal predetto Ministero il 15/12/2009, ha fissato al riguardo il termine del 16 gennaio 2010 che si intende applicato anche nei confronti del personale che voglia cessare dal servizio prima della data finale indicata nel provvedimento di trattenimento sopracitato.
Peraltro i dirigenti scolastici possono avvalersi, in caso di recesso (dimissioni), anche dei termini di preavviso stabiliti dal CCNL 11/4/2006.
La mancata maturazione del diritto a pensione deve essere accertata, entro e non oltre il 31 marzo 2010, a cura degli Uffici territoriali degli Uffici Scolastici Regionali. Gli interessati, entro 5 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di collocamento a riposo.
I requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità ai fini del raggiungimento della quota “95” prevista per l’anno scolastico 2009/2010, sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva.
I requisiti minimi per il 2010 sono di almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva che devono essere pienamente raggiunti senza operare alcun arrotondamento.
Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota “95” prevista per il 2010 , sia i mesi che le frazioni di essi (ad es. 59 anni 10 mesi e 7 giorni di età congiuntamente a 35 anni 1 mese e 23 giorni di anzianità contributiva).
Limitatamente al comparto Scuola, restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (nella specie 1/9/2010) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia a norma dell’art.22 ter della legge 3/8/2009, n.102, disposizione resasi necessaria per adeguarsi alla discussa sentenza della Corte di Giustizia europea del 13/11/2008.
Si precisa che in tali fattispecie di pensionamento il titolo è sempre di vecchiaia anche nel caso in cui risulti già maturato il diritto alla pensione di anzianità.
N.B.: Questo articolo è un'integrazione del comunicato datato 18/12/2009 e riportato di seguito.
Il decreto pensioni è stato pubblicato dal Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), e interessa l’intero personale in servizio, vale a dire quello dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola: il dato più importante riguarda il termine per la presentazione delle domande volontarie di pensionamento o di trattenimento di servizio, indicato nel 16 gennaio.
La domanda di pensionamento anticipato potrà essere presentata da tutti i lavoratori del settore scolastico (allo stesso modo di come avviene per gli statali) che rientreranno nei requisiti minimi (quota 95) , cioè con almeno 59 anni di età (60 per gli autonomi) e 36 di contribuzione. Per tutto il 2011 e il 2012 i lavoratori con almeno 60 anni avranno come riferimento quota 96 (per gli autonomi sarà invece 97, con almeno 61 anni di età) , mentre dal 2013 la quota per i dipendenti statali diverrà 97, con almeno 61 anni di età anagrafica (e sempre un anno in più per gli autonomi).
“L’età anagrafica va ovviamente relazionata al periodo storico a cui si riferisce. Avere 60 anni oggi- dice Denis Nesci, Presidente Nazionale del Patronato Epas- ha un valore diverso rispetto a quello che poteva avere 40 anni fa. Col miglioramento delle condizioni e della qualità della vita, e in virtù del fatto che oggi si vive mediamente per un numero di anni maggiore rispetto ai decenni precedenti, è normale pensare di apportare modifiche relative all’età in cui i lavoratori debbano andare in pensione. E non bisogna dimenticare- continua Nesci- che il nostro Paese è soggetto ormai da anni a un progressivo invecchiamento della popolazione, per cui è necessario valorizzare nel miglior modo possibile la risorsa preziosa rappresentata dalla cosiddetta terza età”.
I nuovi vincoli saranno soggetti a eccezioni davvero rare, come per esempio aver accumulato, indipendentemente dall’età anagrafica, 40 anni di contributi, o l’aver svolto attività usuranti: in quest’ultima categoria rientrano palombari, lavoratori che operano nella catena di montaggio, nei lavori in galleria o nelle cave, conducenti di veicoli pesanti, lavoratori in altezza, lavoratori notturni impiegati per almeno 80 notti all’anno e almeno negli ultimi sette anni. Chi rientrasse nelle categoria sopra indicate potrebbe andare in pensione a 57 anni e con 35 di contributi.