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Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
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Area Operatori![]() |
In riferimento all’esonero dal servizio per volontariato dei dipendenti pubblici, stabilito dall’art.72 della legge n.133/2008, che prevede al comma 1: “Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni”, l'obbligo contributivo delle amministrazioni, per la quota a loro carico e per quella a carico dei lavoratori, ai fini di quiescenza, trattamento di fine servizio e a favore della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dell'assicurazione sociale vita, qualora risulti l'iscrizione, deve essere quantificato sulla retribuzione virtuale. Lo ha stabilito l’Inpdap con circolare n. 27 del 29 dicembre 2009. La retribuzione virtuale è calcolata per intero, corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, sia sul trattamento fondamentale sia sul trattamento accessorio Tra le voci accessorie vanno comprese anche quelle legate alla produttività e ai risultati, con esclusione di quelle relative all'effettiva presenza in servizio