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In un periodo di recessione economica, sono molte le misure messe in campo al fine di incentivare il reimpiego di quei lavoratori che hanno perso il lavoro. Purtroppo le misure emanate nel corso del 2009 devono essere ancora applicate perché in attesa delle disposizioni attuative, così come i nuovi interventi previsti dalla Finanziaria 2010 che incentivano l’occupazione, ma non automaticamente applicabili.
Un esempio di legge che non è stata applicata nel 2009, è la legge n.33/2009, che prevede un beneficio per quei datori di lavoro che non hanno sospensioni da lavoro in atto, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge n. 223. Il beneficio è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Resta in attesa di decreto ministeriale la legge 102/2009 (articolo 1, comma 1), che prevede che le imprese possano utilizzare lavoratori che percepiscono un sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione connessa all'attività di lavoro. Per la generalità dei datori di lavoro, invece, è operativa la norma contenuta nell'articolo 8, comma 9 della legge 407/90 che incentiva l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o che dallo stesso periodo risultino sospesi e beneficiari di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Sempre per tutti i datori di lavoro è presente anche la disposizione che incentiva l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che percepiscono la relativa indennità (articolo 8, comma 4, legge 223/91). Il beneficio è costituito dalla concessione di un contributo mensile pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la relativa durata. In questi casi, peraltro, il datore di lavoro che assume un lavoratore dalle liste di mobilità può cumulare anche il beneficio costituito dalla quota contributiva pari al 10 per cento. L'assunzione dalle liste di mobilità presuppone un precedente licenziamento da parte di un'impresa rientrante nel campo di applicazione della legge 223/1991 (almeno 15 dipendenti) ovvero imprese con un numero di lavoratori inferiore a 15 dipendenti che in deroga alle ordinarie regole consentono al lavoratore di iscriversi nelle liste di mobilità senza percepire l'indennità. Inoltre, la generalità dei datori che assumono lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria da almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da aziende in Cigs da almeno 6 mesi, possono beneficiare di un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore e per la residua durata.