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Appare opportuno puntualizzare la diversa valenza dei pareri in oggetto in materia di pensione privilegiata.
Per gli iscritti alla CTPS (dipendenti civili e militari dello Stato) l’unico organo deputato a pronunciarsi, ai sensi del DPR 461/2001, sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dagli stessi e sul relativo nesso di causalità, è il Comitato di Verifica (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in Via Lanciani 11 a Roma. Il parere espresso da tale organismo è di natura vincolante, nel senso che l’INPDAP non può disattenderlo in sede di concessione o meno della pensione privilegiata.
Per quanto concerne gli iscritti alle ex Casse Pensioni degli Enti Locali (CPDEL – CPS – CPI – CPUG) la competenza è devoluta al Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate – previsto dall’art.12 della legge 274/91 - che esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalle Commissioni Mediche Collegiali, istituite presso i competenti Ospedali militari.
In caso di parere negativo del Comitato, l’interessato può far pervenire, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto della domanda di pensione di privilegio, ulteriore idonea documentazione sanitaria che dà luogo ad un nuovo parere del Comitato cui segue un corrispondente provvedimento che sostituisca o confermi il precedente.
Ad ogni buon fine è utile sapere che il predetto Comitato opera presso l’INPDAP, sito in Via Ballarin 42 a Roma.