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Dal 1/1/2009 le imprese privatizzate dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, sono obbligate a versare all’INPS i contributi per maternità relativi a coloro che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, avendo esercitato nei termini previsti il diritto di opzione previsto dall’art.5 – comma 1 – della legge 8/8/91, n.274. L’obbligo concerne anche la contribuzione per malattia dei soli dipendenti con la qualifica di operaio.
Lo sancisce l’art.20, comma 2, della legge 6/8/2008, n.133.
La norma si riferisce, ad esempio, alle imprese ex municipalizzate, agli ex IACP, agli istituti di credito di diritto pubblico privatizzati, mentre sono escluse le ex IPAB trasformate in fondazioni, in quanto non hanno natura di impresa.
Dal 1/1/2009 l’INPS è tenuta, di conseguenza, ad erogare le prestazioni economiche di malattia e di maternità ai predetti lavoratori.
La valorizzazione pensionistica nell’INPDAP della surriferita contribuzione figurativa accreditata presso l’INPS avviene d’ufficio, senza alcun onere per il lavoratore, mediante la procedura di ricongiunzione prevista dall’art.6 della legge 7/2/79, n.29, in analogia alla valorizzazione delle indennità di mobilità e disoccupazione, come già descritto nella circolare INPDAP n.9 dell’11/5/2009.
Per ogni utile approfondimento si rinvia alla nota operativa n.18 emanata il 22/12/2009 dalla Direzione Centrale Entrate dello stesso Istituto.