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Torna indietro    da "EPAS NOTIZIE" del 21/01/2010

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ IN CASO DI VISITA ESTESO A 7 ORE

Sulla Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2010 ha trovato spazio il Dpcm 18 dicembre 2009 n.206, per mezzo del quale le fasce di reperibilità in caso di visita di controllo per i dipendenti pubblici ammalati vengono estese a 7 ore, comprendendo l’orario dalle 9 alle 13 e quello dalle 15 alle 18. Si tratta di una rivisitazione importante, dopo che l’estate scorsa si era passati dalle 10 ore stabilite con la legge 133/2008 a 4 ore.

“Il provvedimento relativo alla reperibilità- sottolinea Denis Nesci, Presidente Nazionale dell’Epas- è una misura presa per combattere determinati comportamenti caratterizzati dalla “furbizia”, elemento che troppo spesso è quasi considerato una qualità e che invece andrebbe stigmatizzato. Agire in questa direzione- continua il Presidente del Patronato Epas- non vuol dire intaccare i diritti di chi si comporta in modo onesto. Può sembrare un’iniziativa impopolare, ma troppo spesso viene messa in secondo piano la responsabilità che ogni lavoratore ha nei confronti dei cittadini, basti pensare ai recenti casi di dipendenti che abbandonavano il proprio posto di lavoro in tutta tranquillità per sbrigare le proprie faccende private. Siamo per il rispetto dei lavoratori e per la tutela dei loro diritti, ma allo stesso tempo crediamo che vada tutelato l’interesse della collettività”. 

Ciò che rimane invariata è la procedura col quale comunicare l’assenza, poiché toccherà sempre al medico inviare on line il certificato all’Inps che, a sua volta, lo girerà telematicamente all’amministrazione a cui appartiene il dipendente malato. Persiste anche l’obbligo di farsi visitare in una struttura sanitaria pubblica, o da un medico convenzionato, davanti ad assenze ripetute che si protraggono per oltre 10 giorni. Una novità significativa è data dal fatto che l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni festivi e non lavorativi.

Esistono delle deroghe all’obbligo di reperibilità, come quella per i dipendenti già sottoposti a visita fiscale, per i soggetti alle prese con patologie gravi che necessitano di terapie salvavita, e per coloro che risultano assenti a causa di infortuni sul lavoro o malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio. Esentati dall’obbligo anche i lavoratori che rimangono a casa per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Un altro aspetto che rimane invariato è la decurtazione del salario accessorio subito dal dipendente, che rimane sui 5 o 6 euro netti. Inoltre, l’Inpdap ha comunicato che nei mesi scorsi è stato chiarito un punto importante, vale a dire che le detrazioni relative alla retribuzione non incidono negativamente su pensione e trattamento di fine servizio, poiché tale decurtazione, nei limiti dei primi 10 giorni, non diminuisce l’imponibile contributivo: in virtù di ciò, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente qualora fosse rimasto in servizio.
 


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