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Il contratto di apprendistato, dopo le modifiche degli ultimi anni, ha trovato due importanti novità nella Finanziaria 2010, in cui è stata introdotta la possibilità che i contratti collettivi determinino la retribuzione dell'apprendista in percentuale rispetto a quella che spetta ai lavoratori inquadrati nella qualifica finale, da conseguire al termine del periodo di apprendistato. In pratica, viene ripresa la precedente metodologia di avanzamento della retribuzione dell'apprendista a percentuali progressive a seconda di periodi temporali prefissati; nonostante si mantenga valido l'attuale meccanismo del "sottoinquadramento", cioè la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello di qualificazione.
Secondo quanto stabilito dalla norma, la retribuzione "percentualizzata" dovrà essere rapportata anche all'anzianità di servizio, eliminando le disparità che si creerebbe tra lavoratori apprendisti e lavoratori non apprendisti della stessa azienda; si potrà infatti verificare che un lavoratore qualificato si trovi a percepire una retribuzione quasi identica al collega apprendista. Inoltre, si estende la possibilità di contrattazione dei parametri retributivi al "secondo livello", aprendo la strada a contratti aziendali, siglati con l'assistenza delle organizzazioni datoriali e sindacali. Su questo punto ci si aspetta un chiarimento ministeriale.
Il rischio è quello che, originandosi commistioni tra le due tipologie, si vengano a creare disparità nella determinazione della retribuzione, ad esempio tra apprendisti di diversa anzianità di servizio ma appartenenti alla stessa impresa, a seguito dei rinnovi contrattuali che recepiranno le nuove disposizioni. Sull'argomento era già intervenuto il Ministero del Lavoro attraverso l'interpello n.25/I/0000783 del 21 giugno 2006 e con la circolare n. 27/08. Con il primo è stato chiarito che, per evitare un'indebita commistione tra le varie discipline di natura contrattuale, con riferimento alle previsioni di carattere economico, occorrerà riferirsi al rinnovato Ccnl, per evitare diversità di trattamento. Con la seconda veniva stabilita la compatibilità tra il sistema della percentualizzazione e il regime del sottoinquadramento, a patto di salvaguardare il diritto al trattamento retributivo più favorevole. Queste sono le ultime novità di un contratto in continua evoluzione da molti anni.