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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3598 del 16 febbraio 2010, ha precisato che nel caso in cui un datore di lavoro assuma con contratto a termine un lavoratore in sostituzione di una dipendente in maternità, non è obbligato a fargli svolgere le medesime mansioni della persona da sostituire. La Corte, comunque, ha chiarito che deve sussistere una correlazione causale tra l'attività del nuovo dipendente e quella di colui che è assente.