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L’articolo 2116 del codice civile, inserito nel Libro V, quello dedicato al lavoro (Sezione III: Del rapporto di lavoro- “Della previdenza e dell’assistenza”), afferma che le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie spettano al prestatore di lavoro anche nel caso in cui l’imprenditore non abbia provveduto a versare regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.
L’articolo in questione, riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti, cioè ai soggetti titolari di un contratto di lavoro subordinato, potrebbe essere esteso anche ai soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps: le condizioni affinché pure i parasubordinati possano beneficiare di questo diritto è che essi versino in regime di monocommittenza e che non siano titolari dell’obbligazione contributiva. Lo prevede il ddl approvato in commissione lavoro alla Camera: se la norma “passerà” in via definitiva, si apriranno scenari nuovi per la disciplina dei cosiddetti co.co.co., a cui verranno finalmente garantite le prestazioni Inps.
“É di fondamentale importanza adeguare le norme esistenti alla mutata realtà sociale, se davvero si vuole capire, regolamentare e migliorare la situazione lavorativa attuale- afferma Denis Nesci, Presidente Nazionale del Patronato Epas- e dare voce agli interessi e ai diritti dei lavoratori. Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali a favore dei parasubordinati rappresenta un importante passo in avanti nel processo inevitabile di tutela per questa categoria, troppo spesso bistrattata e lasciata in balìa degli eventi”.
L’interpretazione sull’applicabilità dell’articolo 2116 include dunque i lavoratori parasubordinati laddove prima come “prestatori di lavoro” venivano intesi solo i dipendenti; i lavoratori dovranno essere impegnati però in un unico rapporto di collaborazione, quello in cui il committente è anche il responsabile dell’obbligazione contributiva. In questo modo non potranno godere del beneficio i titolari di partita Iva, in quanto sono gli stessi lavoratori, in tal caso, a dover pagare i contributi.
La norma chiarisce anche il fatto che essa è destinata ai collaboratori iscritti in via esclusiva all’Inps, sancendo dunque l’esclusione dal beneficio di pensionati e collaboratori già titolari di un altro rapporto di lavoro per il quale versano una contribuzione. L’estensione della tutela previdenziale ha come effetto immediato un rincaro dell’aliquota contributiva, che si concretizzerà in un incremento massimo dello 0,25%, per coprire i costi aggiuntivi impliciti nell’allargamento del diritto: ovviamente tale rincaro interesserà solo i collaboratori che avranno diritto alla nuova garanzia, e la percentuale esatta di esso sarà legata agli effettivi oneri conseguiti alla nuova tutela.