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La Corte di Cassazione ha dato ragione ad un dipendente licenziato da un’agenzia viaggi, a seguito di una riorganizzazione aziendale e della soppressione di un ufficio. Il datore di lavoro, nel motivare il recesso, affermava che non esistevano in azienda mansioni equivalenti tali da poter continuare il contratto con il dipendente. La Corte d’Appello, in precedenza aveva deliberato in favore del dipendente, non solo perché la società non aveva provato l'impossibilità di assegnare delle mansioni analoghe al dipendente, ma anche considerando il fatto che, nell'anno successivo a quello del recesso risultavano assunti più di sessanta nuovi dipendenti con la qualifica di impiegato. La società nel rivolgersi alla Corte di Cassazione sosteneva che i neo assunti erano tutti dipendenti amministrativi, mentre il lavoratore licenziato era un impiegato del settore fiscale e finanziario. La Cassazione, non solo ha confermato la sentenza di appello, ma ha anche aggiunto che il grado di istruzione superiore del lavoratore licenziato faceva sì che potesse essere utilizzato anche in settori diversi da quello degli affari fiscali cui era stato addetto precedentemente.