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Se giustificato da un riassetto organizzativo, il licenziamento individuale non è sindacabile: così, la Suprema Corte, con la sentenza n. 8237 del 7 aprile 2010, ha sottolineato la legittimità di cessazione del rapporto lavorativo in caso di motivata ragione. La Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso di una dipendente, licenziata a causa di una crisi aziendale; la lavoratrice, avanzato ricorso per ottenere l’illegittimità del licenziamento, per mancata motivazione dello stesso, ha perso la causa, in quanto la società dimostrava l’oggettività del necessario riassetto organizzativo e quindi il conseguente licenziamento.
Dalla sentenza emerge inoltre che, da parte degli imprenditori, ci sarà largo spazio di valutazione riguardo al settore su cui distribuire gli opportuni tagli, ma, d’altro canto, saranno consentiti aumenti di retribuzione ai dipendenti di quei settori considerati vitali per l’impresa.