![]() |
Ente di Patronato e di Assistenza Sociale Via Giovanni Giolitti, 212/C - 00185 Roma Tel. 06.4818918 - Fax 06.48976812 - [email protected] Numero Verde 800 029661
|
|
Area Operatori![]() |
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che, nonostante il lavoratore straniero sia privo di un regolare permesso di soggiorno, il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute (in base alla contrattazione collettiva), poiché l’obbligo contributivo è una conseguenza dell’obbligo retributivo. Per poter stabilire la sussistenza dell’obbligo contributivo bisogna verificare se il datore di lavoro dell’extracomunitario senza permesso di soggiorno abbia l’obbligo di corrispondergli la retribuzione per il lavoro svolto. Nonostante il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario irregolare sia un contratto illegittimo, questo non comporta il venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro eseguito, in base a quanto stabilito dal codice civile. Occorre precisare che assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno costituisce reato, infatti nel caso preso in esame dalla Cassazione nei confronti del datore di lavoro, è stato emesso un decreto penale. L’esito interpretativo della Corte, risulta coerente con la razionalità complessiva del sistema, laddove si consideri che, se si permettesse al datore di lavoro che ha occupato lavoratori extracomunitari in violazione di legge di essere esentato dagli oneri retributivi e contributivi, si altererebbero le regole basilari del mercato e della concorrenza, consentendo a chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni incisivamente più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetta la legge.