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La Corte di Cassazione, che si era già pronunciata sugli effetti della mancata impugnazione entro sessanta giorni dal licenziamento, ha stabilito con la sentenza del 14 aprile 2010, che “l’impugnazione del licenziamento spedita al datore di lavoro tramite raccomandata si considera tempestiva quando l’affidamento alla Posta avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, indipendentemente dalla data di ricezione del plico” .
Il caso riguardava un lavoratore che si era visto respingere il ricorso contro il licenziamento perché, a giudizio della Corte d’appello di Palermo lo stesso lavoratore era decaduto da tale diritto, in quanto la lettera raccomandata con la quale contestava la legittimità del licenziamento, era pervenuta alla società destinataria, sette giorni dopo alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni previsto dalla L. 604/66 art.6.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, ha fatto riferimento a vari precedenti giurisprudenziali, affermando infine che “l’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art.6 L. 604/66, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché, la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato”. La Corte ha concluso affermando che la pervenuta comunicazione era sottratta alla volontà e all’ingerenza del lavoratore stesso.