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L’INPS, continua a fornire chiarimenti in merito alla tutela della maternità per quanto riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, considerando anche le linee guida emanate del Ministero del Lavoro. Già nel 2008, con messaggio n. 7040, aveva sottolineato che tra le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS dovevano essere comprese le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali, cioè inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente e le lavoratrici riconducibili alle categorie tipiche (amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, titolari di rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., venditori porta a porta, etc.).
Nell’ultima circolare emanata, l’INPS, nel precisare che con la legge finanziaria per il 2007 e successivo decreto ministeriale del 12.07.2007, il congedo di maternità è stato esteso anche in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, ha sottolineato che l’estensione del diritto al congedo obbligatorio di maternità e della correlativa indennità in favore di tali lavoratrici, ha inciso anche sulla disciplina dell’assegno di maternità dello Stato ed, in particolare, sulla determinazione della quota differenziale nell’ipotesi di cui al comma 1, lett a, dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001. La condizione necessaria è che risultino accreditate in favore della lavoratrice stessa tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato/prorogato) richiesto. Inoltre, deve avere 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell’evento. In tal caso, l’assegno di maternità dello Stato spetta, nella misura della quota differenziale, a condizione che il trattamento economico per maternità (indennità o retribuzione), corrisposto o spettante alla lavoratrice, sia di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno medesimo.
Se si considera l’ipotesi dell’art. 75 del D.Lgs. 151/2001, comma 1 lett. B, riguardante la “donna che ha perduto il diritto a determinate prestazioni previdenziali ed assistenziali derivante dallo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno tre mesi…”, per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, “i tre mesi di attività lavorativa” corrispondono a tre mesi di contribuzione effettiva nella misura dell’aliquota maggiorata dello 0,72 per cento, dovuta, a far data dal 7.11.2007. In quest’ultima ipotesi la lavoratrice, deve aver svolto attività lavorativa per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione effettiva; oppure deve aver usufruito a seguito della suddetta attività, di una delle prestazioni previdenziali, come malattia, maternità, degenza ospedaliera o infine, tra l’ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali e la data del parto non deve esser decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, e comunque, non può essere superiore a 9 mesi.